Council Decision 2012/665/CFSP of 26 October 2012 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea
Published date | 27 October 2012 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 299, 27 October 2012 |
27.10.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 299/45 |
DECISIONE 2012/665/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2012
che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 25 ottobre 2010 con decisione 2010/638/PESC (1) il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea. |
(2) | In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2013. |
(3) | È necessario modificare le misure relative all’embargo sulle armi previste dalla decisione 2010/638/PESC. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
1) | l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:
|
2) | all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012
Per il...
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