Council Decision 2012/665/CFSP of 26 October 2012 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea

Published date27 October 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 27 October 2012
L_2012299IT.01004501.xml
27.10.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/45

DECISIONE 2012/665/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2012

che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 ottobre 2010 con decisione 2010/638/PESC (1) il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.
(2) In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2013.
(3) È necessario modificare le misure relative all’embargo sulle armi previste dalla decisione 2010/638/PESC.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1) l’articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:
a) è aggiunta la lettera seguente:
«g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture e alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi nonché alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali prodotti, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;»;
b) è aggiunto il seguente comma: «Nei casi contemplati dalla lettera g), uno Stato membro informa gli altri Stati membri con due settimane di anticipo della propria intenzione di concedere un’autorizzazione a norma di detta lettera.»;
2) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il...

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