Council Decision 2012/724/CFSP of 26 November 2012 amending Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia

Published date27 November 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 27 November 2012
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27.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/45

DECISIONE 2012/724/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2012

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1).
(2) Per facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato tunisino è opportuno modificare le deroghe di cui alla decisione 2011/72/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1) all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i fondi o le risorse economiche siano l’oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato; e
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario
...

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