Council Decision 2012/810/CFSP of 20 December 2012 amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Published date21 December 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 352, 21 December 2012
L_2012352IT.01004901.xml
21.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/49

DECISIONE 2012/810/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).
(2) È opportuno specificare che il divieto concernente la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che possono essere usate per la repressione interna in Iran non si applica se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali attrezzature siano intesi esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, né alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature.
(3) La decisione 2011/235/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 ter della decisione 2011/235/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature che sono destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, ovvero alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature, autorizzati preventivamente dalla pertinente autorità competente.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.


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