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22.12.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 356/71 |
DECISIONE 2012/829/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2012
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(2) | È opportuno inserire nella decisione 2010/413/PESC una disposizione relativa a una vigilanza rafforzata su tutte le attività di istituzioni finanziarie effettuate nell'Unione con istituzioni finanziarie iraniane. |
(3) | Inoltre, è opportuno altresì modificare una disposizione nella decisione 2010/413/PESC relativa al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(4) | Inoltre, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, talune entità dovrebbero essere cancellate da detto elenco e dovrebbero essere modificate le voci relative a talune entità. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
1) | all'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: "3 bis. Nelle attività con le banche e le istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1 le istituzioni finanziarie sono tenute a:
a) | esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente ai loro obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo; |
b) | imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite; |
c) | conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali; |
d) | qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all'UIF o a un'altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette."; | |
2) | all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) | dalle persone e dalle entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché da altri membri ed entità dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto o che forniscono loro assicurazioni o altri servizi essenziali, di cui all'elenco nell'allegato II.". | |
Articolo 2
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
ALLEGATO
I. | La persona e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. "I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran Persona
| Nome | Informazioni identificative | Motivazione | Data di inserimento nell'elenco | 1. | Babak Zanjani | Data di nascita: 12 marzo 1971 | Babak Zanjani aiuta entità designate a violare le disposizioni del regolamento UE sull'Iran e fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran. Zanjani è un facilitatore chiave per i contratti petroliferi iraniani e il trasferimento del denaro connesso al petrolio. Zanjani detiene e gestisce il Sorinet Group negli Emirati Arabi Uniti, e alcune delle società sono usate da Zanjani per incanalare i pagamenti connessi al petrolio. | 22.12.2012 | Entità
| Nome | Informazioni identificative | Motivazione | Data di inserimento nell'elenco | 1. | National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) |
n.1, Teheran, Iranshahr Ave.Shadab.St, | P.O.Box: 79145/3184 | Tel: +98-21-77606030 | Sito web: www.niopdc.ir | | Società controllata dalla National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) | 22.12.2012 | 2. | Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) |
n. 194, Teheran, Sepahbod Gharani Ave. | Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223 | Fax: +98-21-66154351 | Sito web: www.ioptc.com | | Società controllata dalla National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) | 22.12.2012 | 3. | National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) |
n. 263, Teheran, Ostad Nejatollahi Ave. | P.O.Box: 11365/6714 | Tel: +98-21-88907472 | Fax: +98-21-88907472 | Website: www.nioec.org | | Società controllata dalla National Iranian Oil |
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