Council Decision 2013/109/CFSP of 28 February 2013 amending Decision 2012/739/CFSP concerning restrictive measures against Syria

Published date01 March 2013
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 058, 01 March 2013
L_2013058IT.01000801.xml
1.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58/8

DECISIONE 2013/109/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2013

che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).
(2) Sulla scorta del riesame della decisione 2012/739/PESC, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 1o giugno 2013.
(3) È inoltre necessario modificare le misure riguardanti l'embargo sulle armi per consentire la consegna di materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione accetta come rappresentante legittimo del popolo siriano e la consegna agli stessi di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, nonché la prestazione alla stessa dell'assistenza tecnica destinata alla protezione dei civili.
(4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/739/PESC è così modificata:

(1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato all'uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, o ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU, ovvero per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinato alla protezione dei civili;
c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti
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