Council Decision 2013/186/CFSP of 22 April 2013 amending Decision 2012/739/CFSP concerning restrictive measures against Syria

Published date23 April 2013
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 111, 23 April 2013
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23.4.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111/101

DECISIONE 2013/186/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1).
(2) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha dichiarato che il regime di sanzioni contro la Siria dovrebbe essere valutato e riveduto al fine di sostenere e aiutare l'opposizione.
(3) Il Consiglio ritiene necessario introdurre deroghe a talune misure restrittive al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili. Il Consiglio considera che la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione, che accetta in quanto legittima rappresentante del popolo siriano, dovrebbe essere consultata per il processo di deroga.
(4) A tale riguardo il Consiglio ha deciso di modificare le misure relative al divieto di importazione di petrolio, al divieto di esportazione di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria e al divieto di investimenti nell'industria petrolifera siriana.
(5) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
(6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/739/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/739/PESC del Consiglio è così modificata:

(1) sono aggiunti i seguenti articoli: "Articolo 6 bis Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili, in deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e la fornitura di pertinenti finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la
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