Council Decision 2013/497/CFSP of 10 October 2013 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

Published date12 October 2013
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 272, 12 October 2013
L_2013272IT.01004601.xml
12.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272/46

DECISIONE 2013/497/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2013

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1).
(2) I criteri per la designazione in materia di restrizioni all'ammissione nell'Unione e di congelamento dei fondi, che coprono le persone e le entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o della decisione 2010/413/PESC, dovrebbero essere regolati in modo da includere persone ed entità che hanno a loro volta eluso o violato tali disposizioni.
(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

1. all'articolo 19, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
"b) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno eluso o violato, ovvero assistito persone o entità indicate per eludere o violare, le disposizioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero della presente decisione, nonché di altri membri dell'IRGC e di persone che agiscono per conto dell'IRGC o dell'IRISL, e persone che forniscono assicurazioni o altri servizi essenziali per IRGC e IRISL o da entità essi possedute o controllate o che agiscono per loro conto, come elencate nell'allegato II;";
2. all'articolo 20, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
"b) dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro
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