Council Decision 2013/661/CFSP of 15 November 2013 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Published date | 16 November 2013 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 306, 16 November 2013 |
16.11.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 306/18 |
DECISIONE 2013/661/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2013
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. |
(2) | Con sentenze del 6 settembre 2013 nelle cause T-493/10 (2), T-4/11 e T-5/11 (3), T-12/11 (4), T-13/11 (5), T-24/11 (6), T-42/12 e T-181/12 (7), T-57/12 (8) e T-110/12 (9) il Tribunale dell’Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio di inserire Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC e Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(3) | Persia International Bank plc, Export Development Bank of Iran, Iran Insurance Company, Post Bank Iran, Bank Refah Kargaran, Naser Bateni, Good Luck Shipping LLC e Iranian Offshore Engineering & Construction Co. dovrebbero essere nuovamente inseriti nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive sulla base di nuove motivazioni relative a ciascuna di esse. |
(4) | Un’ulteriore entità dovrebbe essere inserita nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive e le informazioni identificative relative a un’altra entità soggetta a misure restrittive dovrebbero essere modificate. |
(5) | A seguito delle sentenza pronunciata dal Tribunale dell’UE nella causa TT-421/11 (10) Qualitest FZE non è inclusa nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
R. ŠADŽIUS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-493/10, Persia International Bank plc c. Consiglio dell’Unione europea.
(3) Sentenza del 6 settembre 2013 nelle cause riunite T-4/11 e T-5/11, Export Development Bank of Iran c. Consiglio dell’Unione europea.
(4) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-12/11, Iran Insurance Company c. Consiglio dell’Unione europea.
(5) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-13/11, Post Bank Iran c. Consiglio dell’Unione europea.
(6) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-24/11, Bank Refah Kargaran c. Consiglio dell’Unione europea.
(7) Sentenza del 6 settembre 2013 nelle cause T-42/12 e T-181/12 Naser Bateni c. Consiglio dell’Unione europea.
(8) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-57/12 Good Luck Shipping LLC c. Consiglio dell’Unione europea.
(9) Sentenza del 6 settembre 2013 nella causa T-110/12 Iranian Offshore Engineering & Construction Co. c. Consiglio dell’Unione europea.
(10) Sentenza del 5 dicembre 2012 nella causa T-421/11 Qualitest FZE c. Consiglio dell’Unione europea.
ALLEGATO
I. La persona e le entità elencate di...
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