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18.3.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 79/42 |
DECISIONE 2014/147/PESC DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2014
che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(2) | Il 30 gennaio 2014, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2136 (2014) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione prevede un'ulteriore deroga alla misura relativa agli armamenti e materiale connesso e modifica i criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 marzo 2008. |
(3) | È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1) | all'articolo 2, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
"d) | la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso, o la fornitura della relativa assistenza finanziaria o tecnica o formazione, destinate esclusivamente al sostegno della task force regionale dell'Unione africana o ad uso di quest’ultima."; | |
2) | l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:
— | persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1; |
— | capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi; |
— | capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento; |
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