Council Decision 2014/21/CFSP of 20 January 2014 amending Council Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

Published date20 January 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 015, 20 January 2014
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20.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/22

DECISIONE 2014/21/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2014

che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
(2) Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione ad opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.
(3) Nel quadro di tale prima fase, l'Iran adotterà una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. In cambio, si adotterà una serie di misure volontarie comprendenti, per quanto concerne l'Unione, la sospensione delle misure restrittive relative al divieto di prestare servizi di assicurazione e riassicurazione nonché trasporto per il petrolio greggio iraniano, al divieto di importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani e di prestare servizi connessi e al divieto di commerciare in oro e metalli preziosi con il governo iraniano, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell'Iran o le persone ed entità che agiscono per loro conto. La sospensione di tali misure restrittive deve avere una durata di sei mesi durante i quali i pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti.
(4) Il piano d'azione congiunto prevede inoltre di aumentare di dieci volte le soglie di autorizzazione in relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l’Iran.
(5) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2010/413/PESC è...

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