Council Decision 2014/74/CFSP of 10 February 2014 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria
Published date | 11 February 2014 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 040, 11 February 2014 |
11.2.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 40/63 |
DECISIONE 2014/74/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2014
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
considerando quanto segue:
(1) | Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
(2) | Nell’ambito della misura di congelamento dei beni è necessario introdurre nella decisione 2013/255/PESC un’esenzione per consentire lo sblocco dei fondi e delle risorse economiche della Banca centrale della Siria e degli enti statali siriani, al fine di effettuare pagamenti per conto della Repubblica araba siriana per l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell’OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana. |
(3) | È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC, è aggiunta la lettera seguente:
«h) | destinate alla Banca centrale della Siria o a entità statali siriane, elencate negli allegati I e II, per effettuare pagamenti in nome della Repubblica araba siriana all’OPCW per le attività connesse alla missione di verifica OPCW e la distruzione delle armi chimiche siriane, e in particolare al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell’OPCW per le attività connesse alla completa distruzione delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.
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