Council Decision (CFSP) 2015/1957 of 29 October 2015 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Published date | 30 October 2015 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 284, 30 October 2015 |
30.10.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 284/149 |
DECISIONE (PESC) 2015/1957 DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2015
recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1). |
(2) | In base ad un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 29 febbraio 2016. |
(3) | È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità che figurano nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC. |
(4) | A seguito della sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 nella causa T-276/12, Y. Chyzh e a./Consiglio (2), sono venuti meno i motivi per mantenere quattro entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC. |
(5) | Il Consiglio ritiene inoltre che le misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità designate ai sensi della decisione 2012/642/PESC debbano essere sospese fino al 29 febbraio 2016. |
(6) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC del Consiglio è così modificata:
1) | l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 29 febbraio 2016. 2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità di cui all'allegato II, sono sospese fino al 29 febbraio 2016. 3. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) | l'allegato è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione e il termine «allegato» è sostituito da «allegato I» in tutta la decisione 2012/642/PESC, eccetto all'articolo 6, paragrafo 1, in cui i termini «nell'allegato» sono sostituiti dai termini «negli allegati I e II»; |
3) | il testo dell'allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato II della decisione 2012/642/PESC. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
(2) Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015. Yury Aleksandrovich Chyzh e a./Consiglio, causa T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza).
ALLEGATO I
I. | Le entità seguenti sono cancellate dall'elenco riportato nella parte B (Entità) dell'allegato della decisione 2012/642/PESC:
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II. | Le voci relative alle seguenti persone, riportate nella parte A dell'allegato della decisione 2012/642/PESC, sono sostituite dalle seguenti:
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