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14.2.2015 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 39/18 |
DECISIONE 2015/236/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2015
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(2) | La decisione 2010/413/PESC consente, tra l'altro, di dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. |
(3) | La decisione 2010/413/PESC stabilisce inoltre che le misure di congelamento dei beni ivi previste non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II di tale decisione nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, dei pertinenti obblighi. |
(4) | Il Consiglio ritiene che tale esenzione debba essere prorogata fino al 30 giugno 2015. |
(5) | È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione. |
(6) | Con sentenza del 12 dicembre 2013 nella causa T-58/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool e Ahmad Tafazoly nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(7) | È opportuno inserire nuovamente Gholam Golparvar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(8) | Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-565/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la National Iranian Tanker |
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