Council Decision (CFSP) 2015/620 of 20 April 2015 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

Published date21 April 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 102, 21 April 2015
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21.4.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102/43

DECISIONE (PESC) 2015/620 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1).
(2) Il 29 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2198 (2015) concernente la Repubblica democratica del Congo (RDC). Tale risoluzione dispone una serie di modifiche ai criteri di designazione per quanto riguarda le restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi, imposti dalla risoluzione 1807 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(3) Il 5 febbraio 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alla Repubblica democratica del Congo ha pubblicato un elenco aggiornato di persone ed entità soggette a misure restrittive.
(4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento, ai servizi di intermediazione e ad altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno della missione di stabilizzazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) o ad uso di quest'ultima»
;
2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone ed entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono:
a) la violazione dell'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;
b) il fatto di essere capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;
c) il fatto di essere capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;
d) il reclutamento o l'impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC in violazione del diritto internazionale applicabile;
e) il fatto di essere implicati nella pianificazione, direzione o partecipazione a atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, stupro e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;
f) l'impedimento dell'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nell'RDC;
g) il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati, implicati in attività di destabilizzazione nell'RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica e suoi prodotti;
h) l'azione per conto o sotto la direzione di una persona o entità designata, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;
i) la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell'ONU;
j) la fornitura di assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni o servizi a una persona o entità designata.
L'elenco delle persone ed entità interessate figura nell'allegato.».

Articolo 2

L'allegato della decisione 2010/788/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).


ALLEGATO

«ALLEGATO

a) Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5 1. Eric BADEGE Data di nascita: 1971 Cittadinanza: congolese Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti per la Repubblica democratica del Congo “…il ten. col. Eric Badege era diventato la personalità di riferimento dell'M23 a Masisi ed era al comando di operazioni congiunte…” con un altro leader militare. Inoltre, “una serie di attacchi coordinati effettuati nell'agosto [2012] dal ten. col. Badege… hanno consentito all'M23 di destabilizzare un'area considerevole del territorio di Masisi”. “Secondo le testimonianze di ex combattenti, il ten. col. Badege… agiva agli ordini del colonnello Makenga nell'organizzazione degli attacchi. In quanto comandante militare dell'M23, Badege è responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro bambini o donne in situazioni di conflitto armato”. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012 si sono verificati diversi gravi episodi di uccisioni indiscriminate di civili, compresi donne e bambini. Dal maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. In agosto Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. La relazione di novembre del gruppo di esperti riferisce che tali attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Secondo la relazione del gruppo di esperti, i leader locali di Masisi hanno affermato che Badege era al comando di tali attacchi di Raia Mutomboki sul terreno. Secondo un articolo di Radio Okapi del 28 luglio 2012, “sabato 28 luglio l'amministratore di Masisi ha annunciato la defezione del comandante del 2o battaglione del 410o reggimento FARDC nella base di Nyabiondo, circa 30 km a nord-ovest di Goma nel Kivu settentrionale. Secondo tale fonte, il colonnello Eric Badege e più di cento soldati si sono diretti venerdì verso Rubaya, 80 km a nord di Nabiondo. Tale informazione è stata confermata da varie fonti”. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e la RDC, che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nell'RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo è stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando “voleva abbandonarci”. La relazione afferma inoltre che secondo alcuni testimoni almeno 33 nuove reclute ed altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha comunicato a HRW “quando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente”.2. Frank Kakolele BWAMBALE(alias: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale, c) Aigle Blanc) Designazione: Generale delle FARDC Cittadinanza: congolese Data della designazione ONU: 1o novembre 2005 Altre informazioni: Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del “Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma
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