Council Decision (CFSP) 2015/1836 of 12 October 2015 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

Published date13 October 2015
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 266, 13 October 2015
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13.10.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266/75

DECISIONE (PESC) 2015/1836 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2015

che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Siria.
(2) Da allora, il Consiglio ha continuato a condannare fermamente la violenta repressione contro la popolazione civile in Siria messa in atto dal regime siriano. Il Consiglio ha ripetutamente espresso profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione in Siria e, in particolare, per le diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
(3) Il 14 aprile 2014, in linea con le conclusioni del Consiglio del 23 gennaio 2012, in cui il Consiglio confermava la determinazione dell'Unione a proseguire la sua politica di imposizione di misure aggiuntive nei confronti del regime fintanto che la repressione fosse continuata, il Consiglio ha affermato che l'UE la politica di misure restrittive nei confronti del regime fintanto che la repressione continuerà.
(4) Il Consiglio ha più volte rilevato con grande preoccupazione i tentativi compiuti dal regime siriano per eludere le misure restrittive dell'UE al fine di continuare a finanziare e sostenere la politica di violenta repressione condotta dal regime nei confronti della popolazione civile.
(5) Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere in atto la sua politica repressiva e, in considerazione della persistente gravità della situazione, ritiene necessario mantenere le misure restrittive in vigore e assicurarne l'efficacia sviluppandole ulteriormente e conservando nel contempo il suo approccio mirato e differenziato, nonché tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana. Il Consiglio ritiene che determinate categorie di persone ed entità rivestano particolare importanza per l'efficacia di tali misure restrittive, dato lo specifico contesto esistente in Siria.
(6) Il Consiglio ha accertato che a motivo dello stretto controllo esercitato dal regime siriano sull'economia, una cerchia ristretta di imprenditori di spicco che operano in Siria è in grado di mantenere il proprio status soltanto grazie a una stretta associazione al regime e con il suo sostegno, nonché grazie all''influenza che esercita all'interno del medesimo. Il Consiglio ritiene che sia opportuno prevedere misure restrittive per imporre restrizioni in materia di ammissione e congelare tutti i fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tali imprenditori di spicco che operano in Siria, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1, per impedire loro di fornire sostegno materiale o finanziario al regime e, attraverso la loro influenza, aumentare la pressione sul regime stesso affinché cambi le sue politiche repressive.
(7) Il Consiglio ha accertato che, in un contesto quale quello siriano, in cui il potere è tradizionalmente esercitato su base familiare, nell'attuale regime il potere è concentrato nelle mani di membri influenti delle famiglie Assad e Makhlouf. Il Consiglio ritiene che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da taluni membri delle famiglie Assad e Makhlouf e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I, sia per influenzare direttamente il regime attraverso i membri di tali famiglie affinché cambi le sue politiche repressive, sia per evitare il rischio di elusione delle misure restrittive attraverso membri della famiglia.
(8) I ministri del governo siriano dovrebbero essere considerati responsabili in solido della politica repressiva messa in atto dal regime siriano. Il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex ministri del governo siriano, nel particolare contesto dell'attuale regime siriano, continuino ad esercitare un'influenza all'interno di tale regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai ministri all'interno del governo siriano, sia dai ministri che hanno esercitato tali funzioni da maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
(9) Le forze armate siriane costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che i loro ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto delle forze armate siriane, il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex alti ufficiali delle forze armate continuino ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dagli alti ufficiali delle forze armate siriane, sia dagli ex alti ufficiali delle forze armate siriane che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
(10) I servizi di sicurezza e di intelligence siriani costituiscono uno strumento chiave attraverso il quale il regime attua le sue politiche repressive e commette violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e vi è il serio rischio che gli ufficiali in carica continuino a commettere tali violazioni. Inoltre, nel particolare contesto dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, il Consiglio ha rilevato la possibilità che ex ufficiali di tali servizi continuino ad esercitare un'influenza all'interno del regime. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati sia dai membri dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, sia dagli ex membri di tali servizi che hanno esercitato tali funzioni dopo maggio 2011, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
(11) Il Consiglio ha accertato che le milizie fedeli al regime sostengono il regime siriano nelle sue politiche repressive, commettono abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario su ordine e in nome del regime siriano e vi è il serio rischio che i loro membri continuino a commettere tali violazioni. Il Consiglio ritiene pertanto che si debbano prevedere misure restrittive per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai membri delle milizie fedeli al regime siriano, e per imporre restrizioni all'ammissione di dette persone, individuate dal Consiglio ed inserite nell'elenco di cui all'allegato I.
(12) Per prevenire la commissione di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario con l'uso di armi chimiche in Siria, il Consiglio ritiene che occorra prevedere misure restrittive nei confronti di persone, entità, unità, agenzie, organi o istituzioni che operano in tale settore, individuati dal Consiglio ed inseriti nell'elenco di cui all'allegato I.
(13) Tali misure lasciano impregiudicati i privilegi e le immunità di cui godono i membri delle missioni diplomatiche e consolari accreditati presso uno Stato membro dell'Unione conformemente al diritto internazionale, comprese la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. Inoltre, le misure restrittive lasciano impregiudicato l'esercizio delle funzioni diplomatiche e dell'assistenza consolare degli Stati membri in Siria,
(14) Persone o entità rientranti in una delle categorie di cui ai considerando da 6 a 12 non dovrebbero essere assoggettate a misure restrittive qualora fossero disponibili sufficienti informazioni per ritenere che esse non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un'influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione.
(15) È opportuno che tutte le decisioni relative all'inserimento nell'elenco secondo tali nuovi criteri siano adottate su base individuale e caso per caso, tenendo conto della proporzionalità della misura.
(16) Pertanto la decisione 2013/255/PESC (2), che ha sostituito la decisione 2011/273/PESC, dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è modificata come segue:

1) sono aggiunti i considerando seguenti:
«(3) Il Consiglio ha più volte rilevato con grande preoccupazione i tentativi compiuti dal regime siriano per eludere le misure restrittive dell'UE al fine di continuare a finanziare e sostenere la politica di violenta repressione condotta dal regime nei confronti della popolazione civile.
(4) Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere
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