Council Decision (CFSP) 2016/220 of 15 February 2016 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe
Published date | 17 February 2016 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 40, 17 February 2016 |
17.2.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 40/11 |
DECISIONE (PESC) 2016/220 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2016
che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1). |
(2) | Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC per tenere conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe. |
(3) | È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2017. |
(4) | Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per due persone e un'entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere prorogata per le cinque persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC. |
(5) | È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1) | l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2017. 3 Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2017. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) | l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione; |
3) | l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5
I. Persone
Nome (ed eventuali pseudonimi) | Informazioni sull'identità | Motivi | |
1. | Mugabe, Robert Gabriel | Presidente, data di nascita 21.2.1924 passaporto AD001095 | Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di |
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