Council Decision (CFSP) 2016/220 of 15 February 2016 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe

Published date17 February 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 40, 17 February 2016
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17.2.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40/11

DECISIONE (PESC) 2016/220 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2016

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1).
(2) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC per tenere conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe.
(3) È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2017.
(4) Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per due persone e un'entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione del divieto di viaggio e del congelamento dei beni dovrebbe essere prorogata per le cinque persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
(5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2017. 3 Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2017. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;
3) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5

I. Persone

Nome (ed eventuali pseudonimi) Informazioni sull'identità Motivi
1. Mugabe, Robert Gabriel Presidente, data di nascita 21.2.1924 passaporto AD001095 Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di
...

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