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20.12.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 345/62 |
DECISIONE (PESC) 2016/2314 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2016
che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(2) | Il 20 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/993 (2) che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778 aggiungendo due compiti di sostegno al mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, segnatamente lo sviluppo di capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche, e il contributo alla condivisione delle informazioni e attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite (ONU) sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche. |
(3) | Il controllo di eventuali tirocinanti della guardia costiera e della marina libiche dovrebbe essere effettuato in modo più efficiente mediante lo scambio di informazioni con INTERPOL, la Corte penale internazionale e con gli Stati Uniti d'America nonché con gli Stati membri, la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). |
(4) | Lo scambio di informazioni nell'ambito dell'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche dovrebbe essere autorizzata fino al livello «SECRET UE/EU SECRET». |
(5) | Per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA dovrebbe essere introdotta la possibilità di scambiare informazioni con INTERPOL nell'ambito della lotta contro il traffico di esseri umani o dell'embargo sulle armi. |
(6) | Inoltre, al comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») a scambiare informazioni con Stati terzi e organizzazioni internazionali pertinenti, nella misura necessaria per soddisfare le esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA. |
(7) | L'AR dovrebbe essere autorizzato a delegare le autorizzazioni a comunicare le informazioni classificate e a concludere gli accordi a tal fine previsti nella decisione (PESC) 2015/778. |
(8) | Dovrebbe essere messa in evidenza per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA la necessità di conformarsi al diritto applicabile quando raccoglie, conserva e scambia dati personali e prove. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2015/778 è così modificata:
1) | all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone imbarcate su navi partecipanti a EUNAVFOR MED operazione SOPHIA per quanto riguarda le caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali nonché i seguenti |
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