Council Decision (CFSP) 2016/2231 of 12 December 2016 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo

Published date12 December 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336 I, 12 December 2016
LI2016336IT.01000701.xml
12.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 336/7

DECISIONE (PESC) 2016/2231 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1).
(2) Il 17 ottobre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali ha espresso profonda preoccupazione per la situazione politica nella Repubblica democratica del Congo (RDC). In particolare, ha condannato fermamente gli atti di estrema violenza verificatisi il 19 e 20 settembre 2016 a Kinshasa, rilevando che tali atti hanno aggravato ulteriormente la situazione di stallo in cui si trova il paese a causa della mancata convocazione delle elezioni presidenziali entro il termine previsto dalla costituzione del 20 dicembre 2016.
(3) Il Consiglio ha sottolineato che, al fine di creare un clima favorevole al dialogo e alle elezioni, il governo della RDC deve impegnarsi in modo chiaro a garantire il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto e porre fine a ogni strumentalizzazione della giustizia. Inoltre, ha esortato tutti i soggetti interessati a rifiutare l'uso della violenza.
(4) Il Consiglio ha altresì indicato di essere pronto a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione, compreso il ricorso a misure restrittive nei confronti di coloro che sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e incitano alla violenza e coloro che cercano di ostacolare una soluzione della crisi consensuale e pacifica, che rispetti l'aspirazione del popolo della RDC a eleggere i suoi rappresentanti.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC.
(6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone e delle entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono:
a) la violazione dell'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1;
b) il fatto di essere capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nell'RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;
c) il fatto di essere capi politici e militari delle milizie congolesi, compresi quelli che ricevono sostegno dall'estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;
d) il reclutamento o l'impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC in violazione del diritto internazionale applicabile;
e) il fatto di essere implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono violazioni o abusi dei diritti umani ovvero violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, compresi gli atti che comportano attacchi alle popolazioni civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali;
f) l'impedimento dell'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nell'RDC;
g) il sostegno a persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, implicati in attività di destabilizzazione nella RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi oro, fauna selvatica o suoi prodotti;
h) l'azione per conto o sotto la direzione di una persona o entità designata, o che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata;
i) la pianificazione, la direzione, il sostegno o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite;
j) la fornitura di assistenza finanziaria, materiale o tecnica o beni o servizi a una persona o entità designata.
L'elenco delle persone ed entità interessate cui si applica il presente paragrafo figura nell'allegato I. 2. Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone ed entità che:
a) ostacolano una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo stato di diritto;
b) sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti nella RDC che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
c) sono associate a quelle di cui alle lettere a) e b);
elencate nell'allegato II.»;
2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all'articolo 3. 2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 3. Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a) se il comitato delle sanzioni stabilisce in anticipo e caso per caso che tale ingresso o transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
b) se il comitato delle sanzioni giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione;
c) se il comitato delle sanzioni autorizza in anticipo e caso per caso il transito di persone che ritornano nel territorio del loro Stato di cittadinanza o che partecipano agli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale; o
d) qualora tale ingresso o transito sia necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario.
Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del presente paragrafo, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa. 4. Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c) conformemente a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) a norma del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 6. Qualora uno Stato membro
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