Council Decision (CFSP) 2016/318 of 4 March 2016 amending Decision 2014/119/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
Published date | 05 March 2016 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 60, 5 March 2016 |
5.3.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 60/76 |
DECISIONE (PESC) 2016/318 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2016
che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1). |
(2) | Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale ha disposto che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applichino fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone. |
(3) | Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876 (3), la quale ha tra l'altro disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali persone. Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1781 (4), la quale ha disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di detta persona. |
(4) | Le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applicano fino al 6 marzo 2016 nei confronti di tutte le persone. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare l'applicazione di dette misure restrittive fino al 6 marzo 2017 nei confronti di sedici persone, è opportuno che sia eliminata la voce relativa a una persona e aggiornare la motivazione relativa a tre persone. |
(5) | La decisione 2014/119/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
1) | all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2017.»; |
2) | l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
S.A.M. DIJKSMA
(1)...
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