Council Decision (CFSP) 2016/318 of 4 March 2016 amending Decision 2014/119/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine

Published date05 March 2016
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 60, 5 March 2016
L_2016060IT.01007601.xml
5.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60/76

DECISIONE (PESC) 2016/318 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).
(2) Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale ha disposto che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applichino fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone.
(3) Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876 (3), la quale ha tra l'altro disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali persone. Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1781 (4), la quale ha disposto che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di detta persona.
(4) Le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applicano fino al 6 marzo 2016 nei confronti di tutte le persone. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare l'applicazione di dette misure restrittive fino al 6 marzo 2017 nei confronti di sedici persone, è opportuno che sia eliminata la voce relativa a una persona e aggiornare la motivazione relativa a tre persone.
(5) La decisione 2014/119/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2017.»;
2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

S.A.M. DIJKSMA


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