Council Decision (CFSP) 2017/974 of 8 June 2017 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

Published date09 June 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 146, 9 June 2017
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9.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146/143

DECISIONE (PESC) 2017/974 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2017

che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1).
(2) La decisione 2010/413/PESC prevede, tra l'altro, un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni sui trasferimenti verso l'Iran o le attività svolte con il paese in materia di nucleare non contemplati dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2231 (2015), in piena coerenza con il piano d'azione congiunto globale (PACG).
(3) Il Consiglio ritiene che le condizioni a norma del regime di autorizzazione dovrebbero essere modificate al fine di ottenere un'applicazione coerente dei controlli in tutta l'Unione.
(4) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

1) L'articolo 26 quater, paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. È soggetto alla notifica alla commissione congiunta l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.»;
2) L'articolo 26 quinquies è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano di aver ottenuto informazioni sull'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»;
b) al paragrafo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) hanno ottenuto informazioni sull'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione...

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