Council Decision (CFSP) 2017/83 of 16 January 2017 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Published date | 17 January 2017 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 12, 17 January 2017 |
17.1.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 12/92 |
DECISIONE (PESC) 2017/83 DEL CONSIGLIO
del 16 gennaio 2017
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) | Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) | A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui all'allegato II di tale decisione. |
(3) | Varie entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(4) | A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-182/13 (2), T-433/13 (3), T-158/13 (4), T-5/13 (5), T-45/14 (6), T-539/14 (7) e nelle cause riunite T-423/13 e T-64/14 (8), Moallem Insurance Company, Petropars Operation & Management Company, Petropars Resources Engineering Ltd, Iran Aluminium Company, Iran Liquefied Natural Gas Co., Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH, Naser Bateni, North Drilling Company e Good Luck Shipping Company LLC non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(5) | A seguito delle sentenze della Corte di giustizia nella cause C-176/13 P (9) e C-200/13 P (10), Bank Mellat e Bank Saderat Iran non sono incluse nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC. Di conseguenza, e per certezza giuridica, la voce relativa alla Bank Saderat PLC (Londra) riportata in tale allegato dovrebbe essere soppressa. |
(6) | È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente...
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