Council Decision (CFSP) 2017/345 of 27 February 2017 amending Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Published date28 February 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 50, 28 February 2017
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28.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 50/59

DECISIONE (PESC) 2017/345 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che fra l'altro ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).
(2) Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza ONU ha adottato l'UNSCR 2321 (2016), in cui ha espresso la sua più viva preoccupazione per il test nucleare effettuato dalla RPDC il 9 settembre 2016 in violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, condannando inoltre le attività relative al nucleare e ai missili balistici in corso nel paese, che rappresenta una grave violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, e ha accertato il persistere di una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa.
(3) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime la sua preoccupazione per il fatto che i bagagli personali e i bagagli da stiva delle persone in arrivo o in partenza dalla RPDC possano essere utilizzati per trasportare prodotti la cui fornitura, vendita, o trasferimento sono vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) e chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'UNSCR 2270 (2016), punto 18, tali bagagli costituiscono «carichi», facendo così riferimento all'obbligo di ispezione dei carichi.
(4) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU chiede agli Stati membri di ridurre il numero di personale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari della RPDC.
(5) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime la sua preoccupazione per il fatto che prodotti vietati possano essere trasportati da e verso la RPDC su strada e per ferrovia e sottolinea che l'obbligo di ispezione dei carichi che si trovano o transitano nel territorio degli Stati membri interessati, di cui alla UNSCR 2270 (2016), punto 18, comprende i carichi trasportati su strada e per ferrovia.
(6) La UNSCR 2321 (2016) osserva che, ai fini della sua propria applicazione e di quella delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), il termine «transito» comprende, tra l'altro, il passaggio di persone nei terminal dell'aeroporto internazionale di uno Stato per raggiungere una destinazione situata in un altro Stato, indipendentemente dal fatto che, in detto aeroporto, tali persone siano sottoposte o meno ai controlli doganali o dei passaporti.
(7) L'UNSCR 2321 (2016) introduce una quantità massima di carbone che può essere importato dalla RPDC e istituisce un relativo meccanismo di monitoraggio e verifica. Nell'ambito di tale meccanismo, gli Stati membri che importano carbone dalla RPDC sono invitati a consultare periodicamente il sito web dell'ONU per accertare che la quantità complessiva di importazioni di carbone non sia stata raggiunta.
(8) L'UNSCR 2321 (2016) ricorda che gli agenti diplomatici della RPDC hanno il divieto di esercitare attività professionali o commerciali a scopo di lucro nello Stato accreditatario.
(9) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini nordcoreani siano inviati a lavorare in altri Stati allo scopo di guadagnare valute forti che la RPDC utilizza per i suoi programmi legati al nucleare e ai missili balistici e invita gli Stati membri a essere vigilanti rispetto a tale pratica.
(10) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU ribadisce la preoccupazione per il fatto che molto denaro in contanti possa essere utilizzato per eludere le misure imposte dal Consiglio di sicurezza e chiede agli Stati membri di vigilare per evitare tale rischio.
(11) L'UNSCR 2321 (2016) esprime l'impegno del Consiglio di sicurezza ONU a favore di una soluzione pacifica, diplomatica e politica della situazione e ribadisce il suo sostegno ai colloqui a sei, di cui chiede la ripresa.
(12) L'UNSCR 2321 (2016) afferma che le azioni della RPDC devono essere monitorate costantemente e che il Consiglio di sicurezza ONU è pronto a rafforzare, modificare, sospendere o revocare le misure, per quanto necessario alla luce della conformità del paese, e afferma la determinazione ad adottare ulteriori misure significative in caso di un ulteriore lancio o test nucleare da parte della RPDC.
(13) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.
(14) È opportuno che gli Stati membri scambino con gli altri Stati membri le pertinenti informazioni al fine di sostenere l'efficace attuazione a livello di UE delle disposizioni della presente decisione.
(15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«h) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie elencati a norma del punto 4 della UNSCR 2321 (2016);
i) qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso [che deve essere] adottato dal comitato delle sanzioni a norma del punto 7 della UNSCR 2321 (2016).»;
2) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, altri minerali di terre rare, rame, nichel, argento e zinco, siano essi originari o meno del territorio della RPDC.»;
3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis 1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di statue, siano esse originarie o meno del territorio della RPDC. 2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso. 3. L'Unione adotta
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