Council Decision (CFSP) 2017/1338 of 17 July 2017 amending Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date18 July 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 185, 18 July 2017
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18.7.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185/49

DECISIONE (PESC) 2017/1338 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1).
(2) Il Consiglio ha in precedenza rilevato l'importanza della stabilità in Libia e ha offerto di fornire sostegno alle autorità libiche riconosciute conformemente all'accordo politico libico per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
(3) Il traffico di migranti e la tratta di esseri umani contribuiscono a destabilizzare la situazione politica e di sicurezza in Libia.
(4) Si dovrebbero applicare restrizioni all'esportazione in Libia di taluni prodotti che possono essere utilizzati per facilitare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione (PESC) 2015/1333 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.

2. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Libia, effettuati da cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aerei battenti bandiera degli stessi, di taluni imbarcazioni e motori che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro, siano...

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