Council Decision (CFSP) 2017/1860 of 16 October 2017 amending Decision (CFSP) 2016/849 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea

Published date16 October 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 265 I, 16 October 2017
LI2017265IT.01000801.xml
16.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 265/8

DECISIONE (PESC) 2017/1860 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»).
(2) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla RPDC in cui condanna il proseguimento e l'accelerazione dei suoi programmi legati al nucleare o ai missili balistici, ha rilevato la possibilità di sanzioni autonome supplementari dell'UE e ha espresso preoccupazione per la continuazione delle attività della RPDC volte a ottenere valuta forte con cui finanziare i programmi nucleari e balistici.
(3) Il Consiglio ha inoltre ribadito la politica di dialogo critico con l'RPDC, che combina l'esercizio di pressioni con le sanzioni e altre misure mantenendo aperti, nel contempo, la comunicazione e i canali di dialogo.
(4) Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che impone ulteriori sanzioni alla RPDC in risposta ai lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC il 3 e il 28 luglio 2017. In tale risoluzione l'UNSC ha espresso preoccupazione in particolare per il fatto che cittadini della RPDC lavorano frequentemente in altri Stati con l'obiettivo di generare proventi esteri da esportazioni che la RPDC utilizza per sostenere i suoi programmi vietati legati al nucleare o ai missili balistici.
(5) L'11 settembre 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2375 (2017) che impone ulteriori misure restrittive in risposta al test nucleare condotto dalla RPDC il 2 settembre 2017 e al pericolo continuo che rappresenta per la pace e la stabilità nella regione.
(6) In considerazione della minaccia che la RPDC rappresenta per la pace e la stabilità internazionale, dovrebbero essere adottate ulteriori misure restrittive per esercitare pressioni sulla RPDC affinché rispetti gli obblighi stabiliti da diverse soluzioni dell'UNSC. Inoltre, tre persone e sei entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849.
(7) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
(8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi. 2. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di tutti i prodotti petroliferi raffinati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali prodotti petroliferi raffinati originari dei territori di tali Stati membri. 3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 2, qualora l'importo dei prodotti petroliferi raffinati forniti, venduti o trasferiti alla RPDC non superi i 500 000 barili durante il periodo dal 1o ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, o 2 000 000 di barili all'anno per un periodo di dodici mesi a partire dal 1o gennaio 2018 e, successivamente, con cadenza annuale, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, caso per caso, la fornitura, la vendita o il trasferimento all'RPDC di prodotti petroliferi raffinati qualora abbia stabilito che tale fornitura, vendita o trasferimento ha esclusivamente scopi umanitari e a condizione che:
a) lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni trenta giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati alla RPDC unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione;
b) la fornitura, la vendita o il trasferimento di detti prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni UNSC 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate; e
c) le transazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375
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