Décision (PESC) 2018/2012 du Conseil du 17 décembre 2018 modifiant la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

Published date18 December 2018
Subject Matterpolitique étrangère et de sécurité commune
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 322, 18 décembre 2018
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18.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322/51

DECISIONE (PESC) 2018/2012 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2018

che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
(2) Il 5 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2441 (2018), nella quale riafferma il suo fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia e stabilisce che la situazione in Libia continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
(3) L'UNSC ha deciso che le autorizzazioni previste e le misure imposte dalla risoluzione dell'UNSC 2146 (2014) si applicano con riguardo alle navi che caricano, trasportano o scaricano petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato o oggetto di tentata esportazione illecita dalla Libia.
(4) L'UNSC ha inoltre specificato che atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o ostacolano o minano il riuscito completamento della sua transizione politica possono anche comprendere ma non sono limitati alla pianificazione, alla direzione e all'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere.
(5) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), al punto 2 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 2 dell'UNSCR 2441 (2018), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno...

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