Council Decision (CFSP) 2018/224 of 15 February 2018 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe

Published date16 February 2018
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 43, 16 February 2018
L_2018043IT.01001201.xml
16.2.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43/12

DECISIONE (PESC) 2018/224 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2018

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1).
(2) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe. Viste la quantità e l'importanza delle incertezze che caratterizzano l'attuale transizione a seguito del cambiamento di ai vertici del dicembre 2017, il Consiglio ritiene che le misure restrittive debbano rimanere in vigore fino a che la situazione non diverrà più chiara.
(3) È pertanto opportuno prorogare le misure restrittive contro lo Zimbabwe fino al 20 febbraio 2019. Il Consiglio dovrebbe riesaminare le misure restrittive costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza in Zimbabwe.
(4) Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per le sette persone e per l'unica entità elencate all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per le cinque persone di cui all'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione 2011/101/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2019.

3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2019.

4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella...

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