Council Decision (EU) 2021/332 of 22 February 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the World Forum for Harmonisation of Vehicle Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for modifications to UN Regulations Nos 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 and UN Regulation on event data recorder, as regards the proposal for modifications to Global Technical Regulation No 9, as regards the proposal for amendments to Consolidated Resolution R.E.5, as regards the proposals for four new UN Regulations in relation to event data recorder, protection of motor vehicles against unauthorized use and the approval of the device against unauthorized use, the approval of immobilizers and approval of a vehicle with regard to its immobilizer, and the approval of vehicle alarm system and approval of a vehicle with regard to its vehicle alarm system, as regards the proposal for a new Mutual Resolution M.R.4, and as regards the proposals for interpretation documents for UN Regulations Nos 155 and 156

Date of Signature22 February 2021
Published date25 February 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 065, 25 February 2021
L_2021065IT.01005501.xml
25.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 65/55

DECISIONE (UE) 2021/332 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 13, 13-H, 18, 30, 41, 46, 48, 53, 54, 67, 74, 75, 79, 86, 97, 98, 106, 107, 113, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 152, 154, 157 e del regolamento UNECE relativo al registratore di dati di evento, le proposte di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 9, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, le proposte di quattro nuovi regolamenti UNECE relativi al registratore di dati di evento, alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e all’omologazione del dispositivo contro l’uso non autorizzato, all’omologazione degli immobilizzatori e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore e all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e all’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme, la proposta di una nuova Mutual Resolution M.R.4 e le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti UNECE») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per
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