Council Directive 2003/43/EC of 26 May 2003 amending Directive 88/407/EEC laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the bovine species

Published date11 June 2003
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 143, 11 June 2003
EUR-Lex - 32003L0043 - IT

Direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 11/06/2003 pag. 0023 - 0032


Direttiva 2003/43/CE del Consiglio

del 26 maggio 2003

recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 88/407/CEE(4) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

(2) Alla luce dei nuovi dati scientifici disponibili, è necessario modificare le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'ammissione dei tori ai centri di fecondazione artificiale, in particolare per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) e la diarrea virale bovina/malattia delle mucose (BVD/MD).

(3) Occorre applicare gli stessi requisiti in materia di magazzinaggio agli stabilimenti associati e a quelli non associati a un'unità di produzione.

(4) Occorre semplificare la procedura di aggiornamento dell'elenco dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma nei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di sperma.

(5) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 88/407/CEE devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/407/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:"La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e/o nazionali nel settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.";

2) all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) - 'centro di raccolta dello sperma': uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale,

- 'centro di magazzinaggio dello sperma': uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale,";

3) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) essere stato raccolto e trattato e/o immagazzinato a seconda dei casi in uno o più centri di raccolta o di magazzinaggio riconosciuti a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, in vista della fecondazione artificiale e ai fini degli scambi intracomunitari;";

4) all'articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono abrogati;

5) all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, le parole "centri di raccolta dello sperma" sono sostituite dalle parole "centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma";

6) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma originario di paesi tersi sono stabiliti e aggiornati a norma del presente articolo.

Uno stabilimento può figurare su tale elenco soltanto se l'autorità competente del paese terzo di origine garantisce che i requisiti di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere da b) a e), sono rispettati.

Le autorità competenti dei paesi terzi che figurano su elenchi stabiliti e aggiornati a norma dell'articolo 8 garantiscono che gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma dai quali esso può essere inoltrato verso la Comunità sono stabiliti, aggiornati e comunicati alla Commissione.

La Commissione trasmette regolarmente ai punti di contatto designati dagli Stati membri le notifiche relative agli elenchi nuovi o aggiornati che essa riceve dalle autorità competenti dei paesi terzi ai sensi del terzo comma.

Se nessuno Stato membro si oppone all'elenco nuovo o aggiornato entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della Commissione, le importazioni dagli stabilimenti che figurano su tale elenco sono autorizzate dopo dieci giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione lo ha reso pubblico.

Ogniqualvolta uno Stato membro almeno presenti osservazioni scritte alla Commissione o quest'ultima ritenga necessario modificare un elenco, tenuto conto di informazioni pertinenti quali le relazioni delle ispezione comunitarie o i risultati dei controlli effettuati a norma dell'articolo 12, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e iscrive il punto all'ordine del giorno della sezione competente della futura riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale affinché decida secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

La Commissione provvede affinché gli aggiornamenti di tutti gli elenchi siano accessibili al pubblico.";

7) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

L'allegato A è modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per adeguarlo all'evoluzione tecnologica.

Gli allegati B, C e D sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.";

8) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002(6).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(7).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.";

9) l'articolo 19 è abrogato;

10) agli articoli 5, 8 e 10, la parte di frase "la procedura di cui all'articolo 18" è sostituita dalla seguente: "la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2";

11) agli articoli 8, 11 e 16, la parte di frase "la procedura di cui all'articolo 19" è sostituita dalla seguente: "la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2";

12) gli allegati A, B, C e D della direttiva 88/407/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le...

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