Council Directive 2004/15/EC of 10 February 2004 amending Directive 77/388/EEC to extend the facility allowing Member States to apply reduced rates of VAT to certain labour-intensive services

Published date21 February 2004
Subject MatterValue added tax,Taxation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 52, 21 February 2004
EUR-Lex - 32004L0015 - IT

Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/2004 pag. 0061 - 0061


Direttiva 2004/15/CE del Consiglio

del 10 febbraio 2004

che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(3), l'aliquota ridotta di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, può essere applicata anche ai servizi ad alta intensità di lavoro, di cui alle categorie dell'allegato K della menzionata direttiva, per un periodo massimo di quattro anni tra il 1ogennaio 2000 e il 31 dicembre 2003.

(2) La decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE(4), autorizza taluni Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali hanno presentato una domanda, fino al 31 dicembre 2003.

(3) Sulla base delle relazioni di valutazione elaborate dagli Stati membri che hanno partecipato all'esperimento, la Commissione ha presentato la sua relazione di valutazione complessiva, il 2 giugno 2003.

(4) Conformemente alla comunicazione sulla strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno, la Commissione ha adottato una proposta relativa alla revisione globale delle aliquote IVA ridotte, mirante ad una loro semplificazione e razionalizzazione.

(5) Poiché il Consiglio non è giunto...

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