Council Directive 2010/66/EU of 14 October 2010 amending Directive 2008/9/EC laying down detailed rules for the refund of value added tax, provided for in Directive 2006/112/EC, to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State

Published date20 October 2010
Subject MatterValue added tax,Approximation of laws,Taxation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 275, 20 October 2010
L_2010275IT.01000101.xml
20.10.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 275/1

DIRETTIVA 2010/66/UE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 2010

recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (3), si applica alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 31 dicembre 2009.
(2) Al fine di applicare la direttiva 2008/9/CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di predisporre portali elettronici mediante il quale i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro inoltrano le richieste di rimborso dell’IVA addebitata loro in uno Stato nel quale non sono stabiliti. Tali portali elettronici dovrebbero essere stati messi in funzione a decorrere dal 1o gennaio 2010.
(3) In un numero limitato di Stati membri la messa a punto e il funzionamento dei portali elettronici sono stati inficiati da una serie di gravi ritardi e da svariati problemi tecnici, impedendo così la presentazione nei tempi previsti di alcune richieste di rimborso. A norma della direttiva 2008/9/CE, le richieste di rimborso devono essere presentate allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. In considerazione di detto termine e del mancato funzionamento di alcuni portali elettronici, taluni soggetti passivi rischiano di non poter esercitare il loro diritto a detrarre l’IVA sulle spese sostenute nel 2009. In via eccezionale è opportuno pertanto prorogare al 31 marzo 2011 il termine per le richieste di rimborso relative ai periodi di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT