Council Directive 75/155/EEC of 4 March 1975 amending, for the third time, Council Directive No 73/241/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption
Published date | 11 March 1975 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs,Approximation of laws,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 64, 11 March 1975 |
Direttiva 75/155/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1975, recante terza modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana
Gazzetta ufficiale n. L 064 del 11/03/1975 pag. 0021 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0080
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 33 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0080
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0074
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 1975
recante terza modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all ' alimentazione umana
( 75/155/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
considerando che , nella loro forma attuale , alcune disposizioni della direttiva 73/241/CEE del Consiglio , del 24 Iuglio 1973 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all ' alimentazione umana ( 2 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 74/644/CEE ( 3 ) , possono dar luogo ad interpretazioni differenti ;
considerando che l ' articolo 6 , paragrafo 1 , della direttiva citata potrebbe escludere , secondo alcune interpretazioni , la vendita di tavolette e bastoni di prodotti di cioccolato del peso unitario di 85 g . che è peraltro largamente diffuso in alcuni Stati membri ; che le modalità secondo le quali è indicato il peso netto sui prodotti di peso unitario inferiore a 50 g . presentati in confezioni globali di peso pari o superiore a 50 g possono essere interpretate in modo diverso ; che le definizioni che figurano nell ' allegato I per i diversi prodotti di cioccolato contenenti latte nelle sue diverse forme rischiano di limitare in modo del tutto ingiustificato la scelta delle materie prime effettuata dai fabbricanti ; che , se si impiegano sostanze aromatiche diverse dall ' etilvanillina , non è richiesto d ' indicare , alla vendita , la denominazione delle sostanze utilizzate , ma soltanto la natura del gusto o dell ' aroma che esse conferiscono ; che , nel commercio del cioccolato bianco , resta inteso che si può far riferimento al latte e ai prodotti lattiero-caseari ;
considerando che è pertanto necessario precisare le varie disposizioni ;
considerando che è apparso necessario completare in alcune lingue il titolo dei prodotti definiti nell ' allegato I , paragrafo 1 , punti 1.11 e 1.13 ;
considerando che , conformemente agli usi commerciali , è opportuno ammettere nella lingua tedesca anche la denominazione « Kuvertuere » per i prodotti che figurano nell ' allegato I , paragrafo 1 , punto 1.20 ;
considerando che l ' espressione « filled chocolate » è poco usata nella lingua inglese e che è pertanto necessario autorizzare anche l ' uso di altre denominazioni meglio note ai consumatori ;
considerando che la direttiva 73/241/CEE non disciplina il caso dell ' etichettatura dei grandi imballaggi non destinati alla vendita al minuto , come invece hanno fatto le direttive più recenti nel settore dei prodotti alimentari , in particolare la direttiva 74/409/CEE del Consiglio , del 22 Iuglio 1974 , relativa all ' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele ( 4 ) , e che tale lacuna deve essere colmata ;
considerando che la direttiva 74/644/CEE ha rinviato al 1° Iuglio...
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