Council Directive 75/363/EEC of 16 June 1975 concerning the coordination of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of activities of doctors
Published date | 30 June 1975 |
Subject Matter | Provisions under Article 235 EEC,Internal market - Principles,Freedom of establishment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 167, 30 June 1975 |
Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0014 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0209
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0197
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0197
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 1975
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per le attività di medico
( 75/363/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 , l ' articolo 57 e gli articoli 66 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico , come prescritto dalla direttiva 75/362/CEE del Consiglio , del 16 giugno 1975 , concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ( 3 ) , l ' analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all ' esigenza dell ' osservanza di norme minime , lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento ;
considerando che per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all ' interno della Comunità , è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista ; che occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi concernenti l ' accesso alla formazione specializzata , la sua durata minima , il modo e il luogo in cui quest ' ultima deve essere effettuata , nonchù il controllo di cui deve formare oggetto ; che tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonchù quelle comuni a due o più Stati membri ;
considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento ;
considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei medici ; che , per quanto riguarda la formazione , la maggior parte degli stati membri non fa attualmente distinzioni tra i medici che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto , per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità , appare necessario estendere al medico salariato l ' applicazione della presente direttiva ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Gli Stati membri subordinano l ' accesso alle attività di...
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