Council Directive 75/363/EEC of 16 June 1975 concerning the coordination of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of activities of doctors

Published date30 June 1975
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 167, 30 June 1975
EUR-Lex - 31975L0363 - IT 31975L0363

Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 30/06/1975 pag. 0014 - 0016
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0209
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0197
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0197


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per le attività di medico

( 75/363/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 , l ' articolo 57 e gli articoli 66 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che per attuare il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico , come prescritto dalla direttiva 75/362/CEE del Consiglio , del 16 giugno 1975 , concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l ' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ( 3 ) , l ' analogia delle formazioni negli Stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all ' esigenza dell ' osservanza di norme minime , lasciando per il resto agli Stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento ;

considerando che per il reciproco riconoscimento dei diplomi , certificati ed altri titoli di medico specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all ' interno della Comunità , è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista ; che occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi concernenti l ' accesso alla formazione specializzata , la sua durata minima , il modo e il luogo in cui quest ' ultima deve essere effettuata , nonchù il controllo di cui deve formare oggetto ; che tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonchù quelle comuni a due o più Stati membri ;

considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento ;

considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei medici ; che , per quanto riguarda la formazione , la maggior parte degli stati membri non fa attualmente distinzioni tra i medici che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto , per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità , appare necessario estendere al medico salariato l ' applicazione della presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli Stati membri subordinano l ' accesso alle attività di...

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