Council Directive 75/726/EEC of 17 November 1975 on the approximation of the laws of the Member States concerning fruit juices and certain similar products

Published date01 December 1975
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 311, 1 December 1975
EUR-Lex - 31975L0726 - IT 31975L0726

Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 01/12/1975 pag. 0040 - 0049
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0174


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

( 75/726/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

Vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei succhi di frutta e nettari di frutta , per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione , all ' uso di denominazioni riservate , alle caratteristiche di fabbricazione e di etichettatura dei prodotti in questione ;

considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali ;

considerando che occorre innanzi tutto stabilire le norme di fabbricazione e di etichettatura applicabili ai succhi e nettari destinati al consumo diretto , nonchù le norme concernenti le loro materie prime , garantendo che le denominazioni riservate nella presente direttiva non possano essere impiegate abusivamente ;

considerando che la fissazione delle caratteristiche di composizione di nettari non ancora conosciuti al momento dell ' adozione della presente direttiva costituisce una misura di applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l ' adozione alla Commissione ;

considerando che la medesima cosa si verifica per la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti addizionati e di trattamento utilizzati nella fabbricazione dei succhi e nettari di frutta nonchù per la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali succhi e nettari ;

considerando che , in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l ' esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ( 2 ) ;

considerando che l ' applicazione di alcune delle norme previste nella presente direttiva non può essere prevista al momento a causa delle difficoltà tecniche che ne deriverebbero ;

considerando che , in taluni casi , è sufficiente stabilire un periodo supplementare al termine del quale la direttiva sarà applicata integralmente ; che tale soluzione può essere adottata nel caso del tenore in anidride solforosa dei succhi d ' uva e di arancia , nonchù della chiarificazione dei succhi d ' uva mediante ferrocianuro di potassio ;

considerando che in altri casi è necessario mantenere le disposizioni nazionali accompagnate da una clausola di revisione ;

considerando in particolare che le condizioni di eventuale utilizzazione degli acidi L-malico e DL-malico nei succhi e nettari di frutta , debbono essere esaminate nell ' ambito di una regolamentazione più generale concernente l ' impiego di taluni acidi in alimentazione ;

considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di non adottare integralmente gli elenchi dei prodotti di addizione e di trattamento previsti nella presente direttiva finchù non saranno stati fissati i criteri d ' identità e di purezza di tali prodotti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva , si intende per :

1 . frutto :

il frutto , fresco o conservato col freddo , sano , esente da qualsiasi alterazione , non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali per la fabbricazione dei succhi o dei nettari di frutta e giunto al grado di maturazione adeguato . Il pomodoro non è considerato un frutto ;

2 . purea di frutta :

il prodotto fermentescibile , ma non fermentato , ottenuto setacciando la parte commestibile di frutti interi o pelati senza eliminazione di succo ;

3 . purea di frutta concentrata :

il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell ' acqua di costituzione ;

4 . zuccheri :

a ) per la fabbricazione dei succhi di frutta

- lo zucchero semi-bianco ,

- lo zucchero ( zucchero bianco ) ,

- lo zucchero raffinato ( zucchero bianco raffinato ) ,

- i destrosio mono-idrato ,

- il destrosio anidro ,

- lo sciroppo di glucosio disidratato ,

- il fruttosio ;

b ) per la fabbricazione dei nettari di frutta e dei succhi di frutta ricostituiti , oltre agli zuccheri di cui alla lettera a )

- lo sciroppo di glucosio ,

- lo zucchero liquido ,

- lo zucchero liquido invertito ,

- lo sciroppo di zucchero invertito ,

- la soluzione acquosa di saccarosio rispondente ai seguenti requisiti :

aa ) materia secca : non inferiore al 62 % in peso ,

bb ) tenore di zucchero invertito ( quoziente fruttosio / destrosio : 1,0 ± 0,2 ) : non superiore al 3 % in peso sulla materia secca ,

cc ) ceneri conduttimetriche : non superiori allo 0,3 % in peso della materia secca ,

dd ) colorazione della soluzione : non superiore a 75 unità ICUMSA ,

ee ) tenore residuo di anidride solforosa : non superiore a 15 mg/kg sulla materia secca ;

5 . succo di frutta :

a ) il succo ottenuto da frutti con procedimento meccanico , fermentescibile , ma non fermentato , avente il colore , l ' aroma e il gusto caratteristici del succo dei frutti da cui proviene .

Nel caso degli agrumi il succo di frutta proviene dall ' endocarpo ; tuttavia , il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero , conformemente alle buone norme di fabbricazione che devono permettere di ridurre al massimo nel succo la presenza di constituenti delle parti esterne del frutto ;

b ) per succo di frutta s ' intende altresì il prodotto ottenuto con succo di frutta concentrato , mediante

- restituzione della proporzione d ' acqua estratta dal succo al momento della concentrazione , mediante aggiunta d ' acqua che presenti caratteristiche appropriate , soprattutto dal punto di vista chimico , microbiologico e organolettico in modo da garantire le qualità essenziali del succo e

- restituzione dell ' aroma mediante sostanze aromatizzanti recuperate all ' atto della concentrazione del succo di frutta in questione , o di succhi di frutta della stessa specie

e che presenta pertanto caratteristiche organolettiche ed analitiche equivalenti a quelle del succo di frutta ottenuto , conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a ) , con frutta della stessa specie ;

6 . succo di frutta concentrato :

il prodotto ottenuto dal succo di frutta , mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell ' acqua di costituzione . Allorchù il prodotto è destinato al consumo diretto , la concentrazione deve essere almeno del 50 % ;

7 . nettare di frutta :

il prodotto non fermentato ma fermentescibile , ottenuto mediante aggiunta d ' acqua e di zuccheri al succo di frutta...

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