Council Directive 76/119/EEC of 18 December 1975 on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of outward processing
Published date | 30 January 1976 |
Subject Matter | Approximation of laws,Harmonisation of customs law: various |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 24, 30 January 1976 |
Direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0058 - 0062
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0041
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0041
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1975
relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo
( 76/119/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la ripartizione internazionale del lavoro comporta il ricorso al regime del perfezionamento passivo e cioè all ' esportazione delle merci e dei prodotti ai fini della loro reimportazione dopo trasformazione , lavorazione o riparazione ;
considerando che un certo numero di imprese comunitarie si rivolge ad industrie straniere che hanno i mezzi tecnici appropriati o l ' esclusività di un brevetto per compiere le operazioni di perfezionamento ;
considerando che l ' istaurazione dell unione doganale è disciplinata , per l ' essenziale , dalle disposizione del titolo I , capitolo 1 , parte seconda , del trattato ;
considerando che la Commissione , attraverso una raccomandazione del 29 novembre 1961 indirizzata agli Stati membri ( 3 ) , ha fissato i principi che devono essere applicati , in materia di trattamento tariffario , ai prodotti reimportati in seguito all ' esportazione temporanea ;
considerando che gli Stati membri originari , in applicazione della raccomandaazione sopracitata , hanno previsto disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative che permettono a persone , ivi stabilite , d ' esportare temporaneamente al di fuori del territorio doganale nazionale , in vista della loro reimportazione dopo trasformazione , lavorazione o riparazione , merci di ogni specie ed origine che soddisfino alle condizioni previste dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , e prodotti che , essendo sottoposti al regime del perfezionamento attivo , dopo il loro trattamento devono subire un ' ulteriore trasformazione al di fuori del territorio doganale della Comunità ; che , tuttavia , il ricorso al suddetto regime si effettua secondo procedure nazionali che sono sensibilmente differenti da uno Stato membro dall ' altro ;
considerando che la presente direttiva non può costituire ostacolo all ' applicazione delle disposizioni adottate , in particolare nel settore della politica commerciale , per limitare quantitativamente le esportazioni o le importazioni ;
considerando che l ' unione doganale istituita dal trattato rende necessario l ' istaurazione di norme comuni in materia di esportazione temporanea per il perfezionamento passivo ;
considerando che bisogna prevedere un sistema di esenzione parziale o totale dei * all ' importazione applicabili ai prodotti perfezionati , per evitare che al momento della reimportazione siano tassate le merci esportate dalla Comunità per essere sottoposto a perfezionamento ;
considerando che , nonostante la protezione tariffaria assicurata dal previsto sistema di tassazione , la concessione del regime di perfezionamento passivo può essere rifiutata dagli Stati membri d ' esportazione temporanea qualora vi sia il rischio di arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari ;
considerando che la direttiva 69/73/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo ( 4 ) , agli articoli 22 e 23 , ha considerato la possibilità che tutti o parte dei prodotti compensatori , dei prodotti intermedi o delle merci tal quali , possano formare oggetto di una esportazione temporanea ai fini di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare in un paese terzo ; che conviene prevedere la possibilità di adottare , nel quadro della presente direttiva , le disposizioni particolari richieste dal coordinamento dei regimi del perfezionamento attivo e del perfezionamento passivo ;
considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme di tali norme...
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