Council Directive 76/119/EEC of 18 December 1975 on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of outward processing

Published date30 January 1976
Subject MatterApproximation of laws,Harmonisation of customs law: various
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 24, 30 January 1976
EUR-Lex - 31976L0119 - IT 31976L0119

Direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0058 - 0062
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0041
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0041


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo

( 76/119/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la ripartizione internazionale del lavoro comporta il ricorso al regime del perfezionamento passivo e cioè all ' esportazione delle merci e dei prodotti ai fini della loro reimportazione dopo trasformazione , lavorazione o riparazione ;

considerando che un certo numero di imprese comunitarie si rivolge ad industrie straniere che hanno i mezzi tecnici appropriati o l ' esclusività di un brevetto per compiere le operazioni di perfezionamento ;

considerando che l ' istaurazione dell unione doganale è disciplinata , per l ' essenziale , dalle disposizione del titolo I , capitolo 1 , parte seconda , del trattato ;

considerando che la Commissione , attraverso una raccomandazione del 29 novembre 1961 indirizzata agli Stati membri ( 3 ) , ha fissato i principi che devono essere applicati , in materia di trattamento tariffario , ai prodotti reimportati in seguito all ' esportazione temporanea ;

considerando che gli Stati membri originari , in applicazione della raccomandaazione sopracitata , hanno previsto disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative che permettono a persone , ivi stabilite , d ' esportare temporaneamente al di fuori del territorio doganale nazionale , in vista della loro reimportazione dopo trasformazione , lavorazione o riparazione , merci di ogni specie ed origine che soddisfino alle condizioni previste dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , e prodotti che , essendo sottoposti al regime del perfezionamento attivo , dopo il loro trattamento devono subire un ' ulteriore trasformazione al di fuori del territorio doganale della Comunità ; che , tuttavia , il ricorso al suddetto regime si effettua secondo procedure nazionali che sono sensibilmente differenti da uno Stato membro dall ' altro ;

considerando che la presente direttiva non può costituire ostacolo all ' applicazione delle disposizioni adottate , in particolare nel settore della politica commerciale , per limitare quantitativamente le esportazioni o le importazioni ;

considerando che l ' unione doganale istituita dal trattato rende necessario l ' istaurazione di norme comuni in materia di esportazione temporanea per il perfezionamento passivo ;

considerando che bisogna prevedere un sistema di esenzione parziale o totale dei * all ' importazione applicabili ai prodotti perfezionati , per evitare che al momento della reimportazione siano tassate le merci esportate dalla Comunità per essere sottoposto a perfezionamento ;

considerando che , nonostante la protezione tariffaria assicurata dal previsto sistema di tassazione , la concessione del regime di perfezionamento passivo può essere rifiutata dagli Stati membri d ' esportazione temporanea qualora vi sia il rischio di arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari ;

considerando che la direttiva 69/73/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo ( 4 ) , agli articoli 22 e 23 , ha considerato la possibilità che tutti o parte dei prodotti compensatori , dei prodotti intermedi o delle merci tal quali , possano formare oggetto di una esportazione temporanea ai fini di operazioni di perfezionamento complementari da effettuare in un paese terzo ; che conviene prevedere la possibilità di adottare , nel quadro della presente direttiva , le disposizioni particolari richieste dal coordinamento dei regimi del perfezionamento attivo e del perfezionamento passivo ;

considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme di tali norme...

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