Council Directive 77/728/EEC of 7 November 1977 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of paints, varnishes, printing inks, adhesives and similar products

Published date28 November 1977
Subject MatterConsumer protection,Technical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 303, 28 November 1977
EUR-Lex - 31977L0728 - IT

Direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 28/11/1977 pag. 0023 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0029
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0074


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 novembre 1977 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini (77/728/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che negli Stati membri le sostanze ed i preparati pericolosi sono oggetto di normative; che tali normative presentano notevoli divergenze soprattutto in materia di etichettatura, ma anche in materia di classificazione, secondo il grado di pericolosità; che queste divergenze costituiscono un rilevante ostacolo agli scambi ed esercitano un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che questo ostacolo deve quindi essere soppresso e che a tal fine è necessario ravvicinare le disposizioni legislative vigenti in materia negli Stati membri;

considerando che una normativa in materia di sostanze pericolose è già stata stabilita con la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/907/CEE (4); che una normativa dei preparati pericolosi (solventi) è stata altresì adottata con la direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (5);

considerando che è ora necessario stabilire inoltre una normativa analoga per i preparati che contengono sostanze pericolose destinati ad essere utilizzati sotto forma di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini;

considerando che i preparati che contengono una o più di tali sostanze pericolose sono sovente utilizzati sia nelle attività industriali, agricole ed (1)GU n. C 28 del 9. 2. 1976, pag. 34. (2)GU n. C 35 del 16. 2. 1976, pag. 26. (3)GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (4)GU n. L 360 del 30. 12. 1976, pag. 1. (5)GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7. artigianali, sia in ambiente domestico e che è necessario proteggere le persone che utilizzano detti preparati, in particolare specificando i rischi che essi comportano;

considerando che può verificarsi che questi preparati pericolosi compromettano la salute o la sicurezza, pur essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva : che è pertanto opportuno prevedere un procedimento per ovviare a questo pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda: - la classificazione,

- l'imballaggio e

- l'etichettatura

dei preparati destinati ad essere utilizzati sotto forma di - pitture, vernici, inchiostri da stampa, mani di rivestimento, adesivi, mastici, impermeabilizzanti per superfici, stucchi, sigillanti, mani di fondo, decapanti, sgrassanti, colori d'arte e agenti di distacco,

- protettivi e mordenti per legno, qualora non siano disciplinati da altre normative comunitarie,

e dei preparati pericolosi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti summenzionati.

2. La presente direttiva si applica ai preparati di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato degli Stati membri e classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE e ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva.

3. La presente direttiva si applica anche ai preparati elencati nell'allegato II.

4. Alla presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica: a) al trasporto di detti preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

b) ai preparati destinati all'esportazione nei paesi terzi;

c) ai preparati in transito sottoposti ad un controllo doganale, purché non siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni.

Articolo 3

1. Per i preparati oggetto della presente direttiva occorre tener conto delle sostanze...

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