Council Directive 79/623/EEC of 25 June 1979 on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to customs debt
Published date | 17 July 1979 |
Subject Matter | Common customs tariff,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 179, 17 July 1979 |
Direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 17/07/1979 pag. 0031 - 0035
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 000P
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0043
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 1979
relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti l ' obbligazione doganale
( 79/623/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che la Comunità è fondata su un ' unione doganale ;
considerando che , fatte salve le misure transitorie previste al titolo I , capo 1 della quarta parte dell ' atto d ' adesione , l ' attuazione dell ' unione doganale è disciplinata , nei suoi aspetti essenziali , dal titolo I , capo 1 , della parte seconda del trattato ; che detto capo prevede un insieme di prescrizioni precise per quanto riguarda in particolare l ' abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri , la fissazione e l ' applicazione progressiva della tariffa doganale comune nonchù le sue modificazioni o sospensioni autonome ;
considerando che , se l ' articolo 27 del trattato prevede che gli Stati membri procedano , entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria , al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative , regolamentari e amministrative in materia doganale , l ' articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che l ' esame approfondito cui si è proceduto unitamente agli Stati membri ha però posto in luce la necessità di determinare per alcune materie , con atti comunitari obbligatori , le misure indispensabili all ' instaurazione di una regolamentazione doganale che garantisca un ' applicazione uniforme dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che colpiscono le merci oggetto di scambi tra la Comunità ed i paesi terzi ;
considerando che l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione ai quali una determinata merce è soggetta ai sensi delle disposizioni in vigore deve essere corrisposto da una persona fisica o giuridica in ragione dell ' esistenza , a suo carico , di un obbligo di pagamento dell ' importo medesimo , obbligo in appresso denominato « obbligazione doganale » ;
considerando che il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale è quello da prendere in considerazione per determinare in numerosi casi alcuni elementi della tassazione della merce , in particolare la sua specie , la sua quantità ed il suo valore ; che è quindi necessario stabilire norme comuni per la determinazione del momento in cui sorge l ' obbligazione doganale , allo scopo di assicurare un ' applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie vigenti all ' importazione e all ' esportazione ;
considerando che il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale deve essere definito tenendo conto del carattere essenzialmente economico dei dazi all ' importazione e dei dazi all ' esportazione ;
considerando che è quindi necessario definire il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale all ' importazione in relazione alle condizioni alle quali le merci , cui sono applicabili i dazi all ' importazione , vengono integrate nell ' economia della Comunità ; che a tale scopo bisogna fare riferimento in particolare , secondo i casi , sia alle disposizioni che disciplinano l ' immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità delle merci provenienti da paesi terzi , sia agli obblighi risultanti dalla direttiva 68/312/CEE del Consiglio , del 30 luglio 1968 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci ( 4 ) , sia agli obblighi relativi ai controlli doganali e all ' utilizzazione delle merci che derivano dal ricorso al regime doganale al quale le merci in questione sono assoggettate ;
considerando che è d ' altronde opportuno definire il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale all ' esportazione in relazione alle condizioni alle quali le merci soggette ai dazi all ' esportazione lasciano il territorio geografico della Comunità ; che a tale scopo bisogna distinguere tra merci che , ai fini della loro esportazione , sono o no oggetto di una dichiarazione in dogana e , eventualmente...
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