Council Directive 79/623/EEC of 25 June 1979 on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to customs debt

Published date17 July 1979
Subject MatterCommon customs tariff,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 179, 17 July 1979
EUR-Lex - 31979L0623 - IT 31979L0623

Direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 17/07/1979 pag. 0031 - 0035
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 000P
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0043
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0043


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti l ' obbligazione doganale

( 79/623/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la Comunità è fondata su un ' unione doganale ;

considerando che , fatte salve le misure transitorie previste al titolo I , capo 1 della quarta parte dell ' atto d ' adesione , l ' attuazione dell ' unione doganale è disciplinata , nei suoi aspetti essenziali , dal titolo I , capo 1 , della parte seconda del trattato ; che detto capo prevede un insieme di prescrizioni precise per quanto riguarda in particolare l ' abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri , la fissazione e l ' applicazione progressiva della tariffa doganale comune nonchù le sue modificazioni o sospensioni autonome ;

considerando che , se l ' articolo 27 del trattato prevede che gli Stati membri procedano , entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria , al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative , regolamentari e amministrative in materia doganale , l ' articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che l ' esame approfondito cui si è proceduto unitamente agli Stati membri ha però posto in luce la necessità di determinare per alcune materie , con atti comunitari obbligatori , le misure indispensabili all ' instaurazione di una regolamentazione doganale che garantisca un ' applicazione uniforme dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione che colpiscono le merci oggetto di scambi tra la Comunità ed i paesi terzi ;

considerando che l ' importo dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione ai quali una determinata merce è soggetta ai sensi delle disposizioni in vigore deve essere corrisposto da una persona fisica o giuridica in ragione dell ' esistenza , a suo carico , di un obbligo di pagamento dell ' importo medesimo , obbligo in appresso denominato « obbligazione doganale » ;

considerando che il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale è quello da prendere in considerazione per determinare in numerosi casi alcuni elementi della tassazione della merce , in particolare la sua specie , la sua quantità ed il suo valore ; che è quindi necessario stabilire norme comuni per la determinazione del momento in cui sorge l ' obbligazione doganale , allo scopo di assicurare un ' applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie vigenti all ' importazione e all ' esportazione ;

considerando che il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale deve essere definito tenendo conto del carattere essenzialmente economico dei dazi all ' importazione e dei dazi all ' esportazione ;

considerando che è quindi necessario definire il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale all ' importazione in relazione alle condizioni alle quali le merci , cui sono applicabili i dazi all ' importazione , vengono integrate nell ' economia della Comunità ; che a tale scopo bisogna fare riferimento in particolare , secondo i casi , sia alle disposizioni che disciplinano l ' immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità delle merci provenienti da paesi terzi , sia agli obblighi risultanti dalla direttiva 68/312/CEE del Consiglio , del 30 luglio 1968 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci ( 4 ) , sia agli obblighi relativi ai controlli doganali e all ' utilizzazione delle merci che derivano dal ricorso al regime doganale al quale le merci in questione sono assoggettate ;

considerando che è d ' altronde opportuno definire il momento in cui sorge l ' obbligazione doganale all ' esportazione in relazione alle condizioni alle quali le merci soggette ai dazi all ' esportazione lasciano il territorio geografico della Comunità ; che a tale scopo bisogna distinguere tra merci che , ai fini della loro esportazione , sono o no oggetto di una dichiarazione in dogana e , eventualmente...

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