Council Directive 80/781/EEC of 22 July 1980 amending Directive 73/173/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations (solvents)

Published date30 August 1980
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 229, 30 August 1980
EUR-Lex - 31980L0781 - IT 31980L0781

Direttiva 80/781/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1980, che modifica la direttiva 73/173/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 30/08/1980 pag. 0057 - 0062
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 10 pag. 0244
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 9 pag. 0150
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 10 pag. 0244
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0065


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1980 che modifica la direttiva 73/173/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (80/781/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2).

considerando che, per migliorare la protezione della popolazione ed in particolare di coloro che per lavoro o svago sono frequentemente a contatto con preparati a base di solventi pericolosi, è necessario estendere il campo di applicazione della direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (3);

considerando che in futuro la direttiva sarà valida non solo per le miscele tra solventi, ma anche per miscele di solventi con altre sostanze non pericolose, quando dette miscele sono destinate ad essere impiegate come solventi ; che inoltre nel campo di applicazione saranno inclusi i solventi corrosivi, irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili;

considerando che è opportuno delimitare in modo più preciso il campo di applicazione della presente direttiva rispetto ad altre direttive concernenti prodotti che pure contengono solventi;

considerando inoltre che le disposizioni relative alle indicazioni da apporre sull'etichetta, alle sue dimensioni e all'attribuzione dei singoli simboli di pericolo devono essere armonizzate con la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (4), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (5);

considerando che l'allegato della direttiva 73/173/CEE sarà modificato e completato secondo la procedura di cui all'articolo 10 di tale direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 10 della direttiva 73/173/CEE sono sostituiti dai seguenti articoli:

«Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda: - la classificazione,

- l'imballaggio,

- l'etichettatura

dei seguenti preparati immessi sul mercato negli Stati membri della Comunità e considerati pericolosi ai sensi dell'articolo 2: a) i preparati destinati ad essere usati come solventi e che contengono soltanto sostanze riportate nell'allegato, comprese quelle che contengono impurezze o additivi come definiti all'articolo 2, paragrafo 5;

b) i preparati destinati ad essere usati come solventi e che, oltre alle sostanze riportate nell'allegato, contengono sostanze liquide classificate come estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 (qui di seguito denominata "direttiva del 27 giugno 1967") e/o sostanze non pericolose ai sensi dello stesso articolo della suddetta direttiva. (1)GU n. C 182 del 31.7.1978, pag. 62. (2)GU n. C 269 del 13.11.1978, pag. 35. (3)GU n. L 189 dell'11.7.1973, pag. 7. (4)GU n. 196 del 16.8.1967, pag. 1. (5)GU n. L 259 del 15.10.1979, pag. 10.

2. La presente direttiva non si applica ai preparati cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1).

3. La presente direttiva non si applica neppure: a) ai medicinali, agli stupefacenti, ai preparati radioattivi, alle derrate alimentari e agli alimenti per animali;

b) agli additivi per le derrate alimentari e per gli alimenti per animali, ai concimi, agli antiparassitari e alle pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e prodotti affini, qualora siano in vigore direttive comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di tali preparati, salvo il caso in cui tali direttive si riferiscono espressamente alla presente;

c) al trasporto dei preparati pericolosi (solventi) per ferrovia, su strada, per via...

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