Direttiva del Consiglio del 20 luglio 1981 che modifica la direttiva 76/115/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (81/575/CEE)

Published date29 July 1981
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 209, 29 July 1981
TESTO consolidato: 31981L0575 — IT — 23.07.1981

1981L0575 — IT — 23.07.1981 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1981 che modifica la direttiva 76/115/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (81/575/CEE) (GU L 209, 29.7.1981, p.30)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 357, 12.12.1981, pag. 23 (81/575)



▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1981

che modifica la direttiva 76/115/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore

(81/575/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore ( 4 )introduce, tra l'altro, all'allegato I, prescrizioni relative al numero minimo di ancoraggi da prevedere per i veicoli a motore della categoria M, definita nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 5 ), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ( 6 );

considerando che, ai fini della sicurezza stradale, occorre fin da ora prescrivere l'installazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta conformi alla direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore ( 7 )nei veicoli di alcune categorie M e N, nonché autorizzarne ed incoraggiarne l'installazione nei veicoli delle altre categorie M e N; che occorre pertanto prevedere, nel quadro dell'omologazione CEE dei veicoli a motore, degli ancoraggi per le varie categorie dei veicoli; che a tal fine occorre ampliare il campo d'applicazione della direttiva 76/115/CEE affinché i costruttori muniscano questi veicoli di ancoraggi conformi alle prescrizioni di detta direttiva; che tale estensione è resa possibile dal progresso tecnico realizzato nell'industria automobilistica;

considerando che, a tal fine, occorre modificare la direttiva 76/115/CEE;

considerando che questa modifica comporta l'adeguamento al progresso tecnico di alcune prescrizioni degli allegati della direttiva 76/115/CEE; che occorre far coincidere l'entrata in vigore delle disposizioni della presente direttiva con l'entrata in vigore delle disposizioni che, in seguito all'adozione della medesima, saranno assunte per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della direttiva 76/115/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La direttiva 76/115/CEE è così modificata:

1. il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo qualsiasi veicolo a motore delle categorie M ed N definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote ed avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h»

;

2. all'allegato I:

a) il testo del punto 4.3.1 è sostituito dal testo seguente:

«4.3.1. ►C1 Per i sedili anteriori dei veicoli appartenenti alle categorie M1...

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