Council Directive 82/884/EEC of 3 December 1982 on a limit value for lead in the air
Published date | 31 December 1982 |
Subject Matter | Provisions under Article 235 EEC,Environment,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 378, 31 December 1982 |
Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0015 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0056
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1982
concernente un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera
( 82/884/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che uno degli scopi essenziali della Comunità economica europea è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità ed un ' espansione continua ed equilibrata , compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l ' inquinamento ed i nocumenti , nù senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell ' ambiente ;
considerando che l ' impiego del piombo porta attualmente all ' inquinamento saturnino di molti ambienti ;
considerando che il piombo inalato contribuisce in modo significativo al carico corporeo globale di piombo ;
considerando che la protezione dell ' uomo contro il rischio di saturnismo esige il controllo della sua esposizione al piombo contenuto nell ' atmosfera ;
considerando che il primo ( 4 ) e il secondo ( 5 ) programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale prevedono un ' azione prioritaria nei confronti di questo inquinante ; che i medesimi programmi prevedono il coordinamento dei programmi nazionali in questo campo , nonchù l ' armonizzazione delle politiche nella Comunità , sulla base di una concezione comune a lungo termine , mirante al miglioramento della qualità della vita ; che i poteri d ' azione necessari a tale effetto non sono stati previsti dal trattato e che è pertanto necessario ricorrere all ' articolo 235 dello stesso ;
considerando che le informazioni tecniche e scientifiche disponibili sono insufficienti per consentire al Consiglio di adottare norme specifiche per l ' ambiente in generale e che l ' adozione di valori limite per la tutela della salute dell ' uomo contribuirà anche alla tutela dell ' ambiente ;
considerando che è opportuno stabilire un valore limite per il piombo contenuto nell ' atmosfera ;
considerando che le misure adottate ai sensi della presente direttiva devono essere economicamente realizzabili e compatibili con uno sviluppo equilibrato ; che è pertanto necessario prevedere termini adeguati per la sua applicazione ; che è altresì necessario tener conto delle disposizioni della direttiva 78/611/CEE del Consiglio , del 29 giugno 1978 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina ( 6 ) ;
considerando che occorre sorvegliare la qualità dell ' aria in luoghi in cui le persone possono essere esposte al piombo in modo continuo per un lungo periodo e in cui esiste il rischio che il valore limite non sia rispettato ;
considerando che occorre che la Commissione ottenga informazioni sui siti prescelti per i campionamenti , sulle procedure di campionamento e di analisi impiegate per determinare la concentrazione di piombo contenuto nell ' atmosfera , sui luoghi in cui il valore limite fissato dalla presente direttiva sia...
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