Council Directive 83/89/EEC of 7 February 1983 amending Directive 69/73/EEC on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of inward processing

Published date05 March 1983
Subject MatterCommon customs tariff,Approximation of laws,Harmonisation of customs law: inward processing
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 59, 5 March 1983
EUR-Lex - 31983L0089 - IT

Direttiva 83/89/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 69/73/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 05/03/1983 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0257
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0257


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1983

che modifica la direttiva 69/73/CEE relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo

( 83/89/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' esperienza ha mostrato l ' opportunità di modificare l ' articolo 18 della direttiva 69/73/CEE ( 4 ) per far sì che alcuni prodotti compensatori o intermedi possano essere tassati mediante dazi doganali , tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli loro attinenti alla data della loro immissione in libera pratica , a meno che il titolare dall ' autorizzazione chieda l ' applicazione degli articoli 16 e 17 di dette direttiva ; che conviene dunque abrogare la direttiva 73/82/CEE ( 5 ) ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il testo dell ' articolo 18 della direttiva 69/73/CEE è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 18

1 . Qualora i prodotti compensatori o intermedi di cui alla colonna 2 dell ' elenco che figura in allegato e risultanti dalle operazioni di cui alla colonna 3 sono immessi in libera pratica alle condizioni previste dagli articoli 14 e 15 , la loro tassazione si effettua mediante applicazione di dazi doganali , tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli ad essi relativi alla data della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità .

Tuttavia , il titolare dell ' autorizzazione può chiedere la tassazione di tali prodotti alle condizioni indicate negli articoli 16 e 17 .

2 . Le autorità competenti possono acconsentire a che il paragrafo 1 si applichi anche alla tassazione dei cascami , rottami , residui , ritagli e scarti diversi da quelli contenuti nell ' elenco dell ' allegato . Le autorità competenti comunicano ogni sei mesi alla Commissione i casi in cui il presente paragrafo è stato applicato .

3 . La tassazione prevista ai paragrafi 1 e 2 avviene al massimo per la parte di prodotti compensatori o intermedi corrispondente , proporzionalmente , alla parte esportata degli altri prodotti compensatori .

4 . Ciascuno Stato membro può chiedere alla Commissione di modificare l ' elenco . Tali richieste ed i casi d ' applicazione comunicati conformemente al paragrafo 2 sono esaminati dal comitato dei regimi doganali di perfezionamento , allo scopo di modificare l ' elenco secondo la procedura di cui all ' articolo 28 , paragrafi 2 e 3 .

5 . Se dall ' applicazione del paragrafo 1 , primo comma , e del paragrafo 2 risulta che prodotti compensatori o intermedi sono messi in libera pratica in esenzione dai dazi doganali , dalle tasse di effetto equivalente e dai prelievi agricoli , il loro valore è considerato nullo ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 17 , lettera b ) , secondo trattino . » .

Articolo 2

All ' articolo 35 della direttiva 69/73/CEE il riferimento all ' articolo 18 è soppresso .

Articolo 3

La direttiva 69/73/CEE è completata dall ' allegato della presente direttiva .

Articolo 4

La direttiva 73/82/CEE è abrogata .

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1983 .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 7 febbraio 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-J . ROHR

( 1 ) GU n . C 200 del 4 . 8 . 1982 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . C 13 del 17 . 1 . 1983 , pag . 58 .

( 3 ) GU n . C 33 del 7 . 2 . 1983 , pag . 16 .

( 4 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 106 del 20 . 4 . 1973 , pag . 7 .

ALLEGATO

« ALLEGATO

Elenco dei prodotti compensatori ai quali si applica l ' articolo 18 quando vengono messi in libera pratica

N . d ' ordine * Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori * Operazione di perfezionamento da cui tali prodotti derivano *

1 * 2 * 3 *

1...

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