Council Directive 83/89/EEC of 7 February 1983 amending Directive 69/73/EEC on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action in respect of inward processing
Published date | 05 March 1983 |
Subject Matter | Common customs tariff,Approximation of laws,Harmonisation of customs law: inward processing |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 59, 5 March 1983 |
Direttiva 83/89/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 69/73/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 05/03/1983 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0257
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0257
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 7 febbraio 1983
che modifica la direttiva 69/73/CEE relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo
( 83/89/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che l ' esperienza ha mostrato l ' opportunità di modificare l ' articolo 18 della direttiva 69/73/CEE ( 4 ) per far sì che alcuni prodotti compensatori o intermedi possano essere tassati mediante dazi doganali , tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli loro attinenti alla data della loro immissione in libera pratica , a meno che il titolare dall ' autorizzazione chieda l ' applicazione degli articoli 16 e 17 di dette direttiva ; che conviene dunque abrogare la direttiva 73/82/CEE ( 5 ) ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Il testo dell ' articolo 18 della direttiva 69/73/CEE è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 18
1 . Qualora i prodotti compensatori o intermedi di cui alla colonna 2 dell ' elenco che figura in allegato e risultanti dalle operazioni di cui alla colonna 3 sono immessi in libera pratica alle condizioni previste dagli articoli 14 e 15 , la loro tassazione si effettua mediante applicazione di dazi doganali , tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli ad essi relativi alla data della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità .
Tuttavia , il titolare dell ' autorizzazione può chiedere la tassazione di tali prodotti alle condizioni indicate negli articoli 16 e 17 .
2 . Le autorità competenti possono acconsentire a che il paragrafo 1 si applichi anche alla tassazione dei cascami , rottami , residui , ritagli e scarti diversi da quelli contenuti nell ' elenco dell ' allegato . Le autorità competenti comunicano ogni sei mesi alla Commissione i casi in cui il presente paragrafo è stato applicato .
3 . La tassazione prevista ai paragrafi 1 e 2 avviene al massimo per la parte di prodotti compensatori o intermedi corrispondente , proporzionalmente , alla parte esportata degli altri prodotti compensatori .
4 . Ciascuno Stato membro può chiedere alla Commissione di modificare l ' elenco . Tali richieste ed i casi d ' applicazione comunicati conformemente al paragrafo 2 sono esaminati dal comitato dei regimi doganali di perfezionamento , allo scopo di modificare l ' elenco secondo la procedura di cui all ' articolo 28 , paragrafi 2 e 3 .
5 . Se dall ' applicazione del paragrafo 1 , primo comma , e del paragrafo 2 risulta che prodotti compensatori o intermedi sono messi in libera pratica in esenzione dai dazi doganali , dalle tasse di effetto equivalente e dai prelievi agricoli , il loro valore è considerato nullo ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 17 , lettera b ) , secondo trattino . » .
Articolo 2
All ' articolo 35 della direttiva 69/73/CEE il riferimento all ' articolo 18 è soppresso .
Articolo 3
La direttiva 69/73/CEE è completata dall ' allegato della presente direttiva .
Articolo 4
La direttiva 73/82/CEE è abrogata .
Articolo 5
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1983 .
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 7 febbraio 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-J . ROHR
( 1 ) GU n . C 200 del 4 . 8 . 1982 , pag . 4 .
( 2 ) GU n . C 13 del 17 . 1 . 1983 , pag . 58 .
( 3 ) GU n . C 33 del 7 . 2 . 1983 , pag . 16 .
( 4 ) GU n . L 58 dell ' 8 . 3 . 1969 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 106 del 20 . 4 . 1973 , pag . 7 .
ALLEGATO
« ALLEGATO
Elenco dei prodotti compensatori ai quali si applica l ' articolo 18 quando vengono messi in libera pratica
N . d ' ordine * Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori * Operazione di perfezionamento da cui tali prodotti derivano *
1 * 2 * 3 *
1...
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