Council Directive 84/532/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for construction plant and equipment

Published date19 November 1984
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984
EUR-Lex - 31984L0532 - IT 31984L0532

Direttiva 84/532/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0111 - 0122
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0097
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0121


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzatura e macchine per cantieri edili

( 84/532/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

Vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europee ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che , in ogni Stato membro , le attrezzature e le macchine per cantieri devono presentare determinate caratteristiche tecniche oggetto di norme cogenti ; che tali norme differiscono da uno Stato membro all ' altro e che , a causa delle loro disparità , ostacolano gli scambi all ' interno della Comunità europea ;

considerando che tali ostacoli all ' istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati se le stesse prescrizioni sono applicate da tutti gli Stati membri a titolo complementare o in sostituzione delle legislazioni attuali ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attrezzature e macchine per cantieri ; che lo scopo principale di tali disposizioni è di garantire la protezione dell ' ambiente dai rumori trasmessi attraverso l ' aria nonchù la prevenzione degli infortuni sul lavoro ad eccesione di quelle direttamente legata ai mezzi di sollevamento ; che perciò i mezzi di sollevamento per cantieri saranno eventualmente oggetto di disposizioni particolari ;

considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi è necessario un controllo dell ' osservanza di dette disposizioni tecniche ; che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che per realizzare la libera circolazione di attrezzature e macchine per cantieri all ' interno del mercato comune e per evitare molteplici controlli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione di attrezzature e macchine è opportuno istituire fra gli Stati membri un reciproco riconoscimento delle operazioni do controllo ;

considerando che , per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli , è opportuno , istituire in particolare idonee amministrative che procedano l ' immissione sul mercato di tali macchine , e precisamente : l ' omologazione CEE , la certificazione CEE , la verifica CEE e l ' autocertificazione CEE ; che è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi autorizzati incaricati di effettuare la certificazione CEE ;

considerando che i regolamenti nazionali nel settore delle attrezzature e macchine per cantieri hanno come oggetto numerose categorie di attrezzature e di macchine , di uso molto diverso ; che opportuno fissare mediante la presente direttiva le disposizioni generali riguardanti le procedure di omologazione CEE , di certificazione CEE , di verifica CEE e di autocertificazione CEE ; che direttive particolari per ogni categoria di attrezzature e macchine per cantieri definiscono le prescrizioni relative alla realizzazione tecnica , alle modalità di controllo di tali attrezzature e macchine e , se necessario , le condizioni in cui le prescrizioni tecniche comunitarie si sostituiscono alle disposizioni nazionali preesistenti ;

considerando che la presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ( 5 ) ;

considerando che alcune attrezzature o macchine per cantieri immesse sul mercato , pur essendo conformi alle direttive speciali che li riguardano , possono compromettere la sicurezza o la salute ; che pertanto è opportuno definire una procedura destinata a ovviare a questo pericolo ;

considerando che per tener del progresso della tecnica è necessario un sollecito adeguamento delle prescrizioni tecniche nelle direttive relative alle attrezzature e macchine per cantieri ; che è opportuno , per facilitare l ' applicazione dei provvedimenti all ' uopo necessari prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari nel settore delle attrezzature e macchine per cantieri ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

1 . A norma della presente direttiva con il termine « attrezzatura » si intendono le attrezzatura , le apparecchiature , gli impianti e le macchine per cantieri , o i loro elementi , che , a seconda del tipo di costruzione , servono ad effettuare lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile senza essere destinati principalmente al trasporto delle merci o delle persone . 2 . La presente direttiva si applica solo alle attrezzature dei cantieri edili e di ingegneria civile di cui al presente paragrafo 1 , per le quali modalità di applicazione particolareggiate sono definite nelle direttive particolari di cui all ' articolo 3 .

3 . Dal settore di applicazione della presente direttiva sono esclusi i trattori agricoli e forestali e gli apparecchi di sollevamento .

Articolo 2

$A norma della presente direttiva , s ' intende per :

« Omologazione CEE » , la procedura mediante la quale uno Stato membro constata , previa prova , e attesta prova , e attesta che un tipo di attrezzatura di cui all ' articolo 1 è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano ;

« Certificazione CEE » , la procedura mediante la quale un organismo autorizzato a tal fine da uno Stato membro constata , previa prova , e attesta che un tipo di attrezzatura è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano ;

« Verifica CEE » , la procedura che consente ad uno Stato membro di attestare , previa prova , la conformità di ciascuna attrezzatura alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano ;

« Autocertificazione CEE » , la procedura mediante la quale il costruttore , o il suo mandatario residente nella Comunità , certifica , sotto la propria responsabilità , che un ' attrezzatura è conforme alle prescrizioni armonizzate indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che la riguardano .

Articolo 3

1 . Per tutte le attrezzature , direttive a carattere generale fissano le prescrizioni armonizzate , in particolare quelle concernenti la sicurezza sul lavoro e il metodo di misura dei livelli di emissione sonora delle attrezzature .

2 . Le direttive particolari precisano , per le categorie di attrezzature da esse contemplate , le prescrizioni tecniche di realizzazione e di funzionamento e precisano inoltre la o le procedure , di cui all ' articolo 2 , che vi si applicano .

CAPITOLO II

Omologazione CEE

Articolo 4

1 . Quando è prescritta da una direttiva particolare , l ' omologazione CEE costituisce condizione preliminare all ' immissione in commercio o in servizio e all ' utilizzazione di un ' attrezzatura .

2 . Gli Stati membri , su richiesta del costruttore , oppure del suo...

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