Council Directive 84/569/EEC of 27 November 1984 revising the amounts expressed in ECU in Directive 78/660/EEC

Published date04 December 1984
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 314, 4 December 1984
EUR-Lex - 31984L0569 - IT

Direttiva 84/569/CEE del Consiglio del 27 novembre 1984 concernente la revisione degli importi espressi in ECU nella direttiva 78/660/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1984 pag. 0028 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0088
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0088
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0143


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1984

concernente la revisione degli importi espressi in ECU nella direttiva 78/660/CEE

(84/569/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali in taluni tipi di società (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (3), ha definito una nuova unità di conto, denominata « ECU »;

considerando che il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 (4) ha sostituito l'« unità di conto europea » con l'« ECU » in tutti gli atti comunitari applicabili al momento dell'entrata in vigore dello stesso;

considerando che gli articoli 11 e 27 della direttiva 78/660/CEE e, per riferimento, l'articolo 6 della direttiva 83/349/CEE (5) e gli articoli 20 e 21 della direttiva 84/253/CEE (6) impongono limiti numerici espressi in ECU per il totale dello stato patrimoniale e per l'importo netto del volume d'affari entro i quali gli Stati membri possono concedere alcune deroghe alle disposizioni di queste direttive;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE stabilisce che ogni cinque anni il Consiglio, su proposta della Commissione, procede all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi espressi in ECU nella direttiva citata in funzione dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità;

considerando che, in termini reali, l'ECU non ha mantenuto il valore che aveva al momento dell'adozione della direttiva 78/660/CEE;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione monetaria in rapporto all'ECU intervenuta dopo quella data, il controvalore in monete nazionali dovrebbe essere nuovamente calcolato alle date fissate per...

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