Council Directive 85/10/EEC of 18 December 1984 amending Directive 75/106/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids

Published date05 January 1985
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 4, 5 January 1985
EUR-Lex - 31985L0010 - IT

Direttiva 85/10/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984 che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 05/01/1985 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0211
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0158
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0211
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0158


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1984

che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

(85/10/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in seguito all'adozione della direttiva 75/106/CEE (4), modificata dalla direttiva 79/1005/CEE (5), è sembrato opportuno procedere al ravvicinamento totale delle gamme di quantità nominali per tutti i prodotti interessati del settore vitivinicolo;

considerando che la data limite di utilizzazione fissata dalla direttiva 75/106/CEE per taluni volumi non lascia ad alcuni Stati membri un termine sufficiente per consentire lo smaltimento delle bottiglie a rendere, presenti sul loro mercato; che la sostituzione troppo rapida delle bottiglie non conformi avrebbe notevoli conseguenze economiche e che occorre pertanto consentire a detti Stati membri di autorizzare l'utilizzazione sul loro mercato di questi volumi durante un periodo limitato;

considerando che dopo l'adozione della direttiva 75/106/CEE l'evoluzione delle abitudini di consumo ha mostrato la necessità di completare la gamma di capacità per i vini tranquilli con grandi volumi;

considerando che occorre pertanto modificare la direttiva 75/106/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 della direttiva 75/106/CEE, è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla determinazione dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati, o per motivi...

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