Council Directive 85/210/EEC of 20 March 1985 on the approximation of the laws of the Member States concerning the lead content of petrol

Published date03 April 1985
Subject MatterEnvironment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 96, 3 April 1985
EUR-Lex - 31985L0210 - IT

Direttiva 85/210/CEE del Consiglio del 20 marzo 1985 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al tenore di piombo nella benzina

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 03/04/1985 pag. 0025 - 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0247
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 6 pag. 0221
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 6 pag. 0221


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1985

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina

(85/210/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la protezione e il miglioramento della sanità pubblica e ambiente costituiscono, attualmente e in prospettiva, una delle maggiori preoccupazioni di tutti i paesi industrializzati e che gli effetti sulla salute pubblica e sull'ambiente dell'inquinamento provocato dalle sostanze emesse con il gas di scarico dei veicoli sono da considerarsi gravi, visto il costante intensificarsi della circolazione degli autoveicoli;

considerando che la direttiva 78/611/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina (4), ha fissato un tenore massimo consentito dei composti di piombo nella benzina compreso fra 0,40 e 0,15 g/litro;

considerando che il terzo programma d'azione in materia ambientale, i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, con la risoluzione del 7 febbraio 1983 (5), prevede ulteriori azioni intese a ridurre considerevolmente gli attuali livelli di inquinamento dovuti ai gas di scarico;

considerando che le disparità attuali o future delle legislazioni nazionali degli Stati membri sulla composizione della benzina e, in particolare, le norme che limitano il tenore di piombo e il tenore di benzene della benzina per veicoli a motore possono incidere direttamente sul buon funzionamento del mercato comune;

considerando che le attuali tecnologie di raffinazione consentono una riduzione del tenore di piombo della benzina contenente piombo a 0,15 g Pb/l senza scadimento qualitativo della benzina;

considerando che la riduzione e, in seguito, la soppressione del piombo nella benzina migliorerà la protezione della salute della popolazione, in particolare nelle zone di traffico intenso; che la tempestiva introduzione di benzina priva di piombo è auspicabile anche per consentire l'eventuale applicazione di determinate tecnologie antinquinanti atte a ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti dei veicoli a motore, in particolare di ossidi di azoto e di idrocarburi incombusti;

considerando che, per un determinato periodo, oltre alla benzina priva di piombo dovrà continuare ad essere disponibile sui mercati degli Stati membri anche la benzina contenente piombo, tenendo conto della attuali condizioni economiche e tecniche e delle esigenze di un'estesa quota del parco automobilistico circolante;

considerando che, data l'importanza di adottare misure preventive per evitare effetti nefasti sulla salute pubblica e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre sul loro mercato rispettivo benzina priva di piombo prima della data prescritta per l'intera Comunità;

considerando che la salvaguardia della sanità pubblica richiede inoltre la limitazione del tenore di benzene contenuto nella benzina;

considerando che occorre garantire la qualità della benzina « super » priva di piombo, espressa in numeri minimi di ottano ricerca (RON) e di ottano motore (MON), al fine di assicurare il normale funzionamento, nell'insieme della Comunità, dei veicoli a motore progettati per essere alimentati con tali carburanti;

considerando che...

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