Council Directive 85/303/EEC of 10 June 1985 amending Directive 69/335/EEC concerning indirect taxes on the raising of capital

Published date15 June 1985
Subject MatterTaxation,Approximation of laws,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 156, 15 June 1985
EUR-Lex - 31985L0303 - IT 31985L0303

Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 15/06/1985 pag. 0023 - 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0171


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

(85/303/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva 69/335/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 74/553/CEE (5); che la direttiva 73/80/CEE (6) ha fissato le aliquote comuni di tali imposte;

considerando che gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità al rilancio degli investimenti;

considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri: che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all'imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione di tale imposta, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro;

considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti;

considerando che al 1o luglio 1984 non esisteva in Grecia un'imposta sui conferimenti; che dunque occorre prevedere la facoltà di introdurre in Grecia un'imposta di questo tipo e di esentare da essa talune operazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/335/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 2:

- il...

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