Council Directive 85/303/EEC of 10 June 1985 amending Directive 69/335/EEC concerning indirect taxes on the raising of capital
Published date | 15 June 1985 |
Subject Matter | Taxation,Approximation of laws,Free movement of capital |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 156, 15 June 1985 |
Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 15/06/1985 pag. 0023 - 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0171
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 10 giugno 1985
che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali
(85/303/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva 69/335/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 74/553/CEE (5); che la direttiva 73/80/CEE (6) ha fissato le aliquote comuni di tali imposte;
considerando che gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità al rilancio degli investimenti;
considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri: che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all'imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione di tale imposta, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro;
considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti;
considerando che al 1o luglio 1984 non esisteva in Grecia un'imposta sui conferimenti; che dunque occorre prevedere la facoltà di introdurre in Grecia un'imposta di questo tipo e di esentare da essa talune operazioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 69/335/CEE è modificata come segue:
1) all'articolo 4, paragrafo 2:
- il...
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