Council Directive 85/321/EEC of 12 June 1985 amending Directive 80/215/EEC as regards certain measures relating to African swine fever

Published date28 June 1985
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 28 June 1985
EUR-Lex - 31985L0321 - IT

Direttiva 85/321/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina africana

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0039 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0200
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0172
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0200
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0172


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1985

che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina africana

(85/321/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere dal Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 80/215/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (5), ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria che devono soddisfare i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la peste suina africana, pur manifestandosi solo eccezionalmente in alcune parti del territorio della Comunità, costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri; che è pertanto necessario disporre che vengano applicate misure di protezione contro tale malattia, negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne suina che non abbiano subito un trattamento idoneo a distruggere il virus della malattia stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/215/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, se la malattia in questione è la peste suina africana, si applica l'articolo 7 bis. »;

2) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 7 bis

1. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata da meno di 12 mesi la presenza di peste suina africana, si astiene da qualsiasi spedizione, verso il territorio di altri Stati membri, di prodotti a base di carne suina che non abbiano subito il trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 8, che il primo comma non si applica ad una o più parti del territorio dello Stato...

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