Council Directive 85/326/EEC of 12 June 1985 amending Directive 71/118/EEC on health problems affecting trade in fresh poultrymeat

Published date28 June 1985
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 28 June 1985
EUR-Lex - 31985L0326 - IT 31985L0326

Direttiva 85/326/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0048 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0209
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0181
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0209
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0181


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1985

che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

(85/326/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è necessario semplificare il punto 11 del capitolo III dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 85/324/CEE (5);

considerando che il punto 12 del capitolo III dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE prevede in particolare che un certificato medico debba essere richiesto a qualsiasi persona addetta alla lavorazione delle carni fresche di volatili da cortile e debba essere rinnovato ogni anno;

considerando che appare necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, adattare detta disposizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 71/118/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 16 bis, lettera b), primo trattino, è soppresso;

2) il testo dell'allegato I, capitolo III, punti 11 e 12, è sostituito dal testo seguente:

« 11. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile devono essere vietate alle persone suscettibili di contaminarle, in particolare con agenti patogeni.

12. Ogni persona addetta alla lavorazione ed alla manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osta alla sua attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, a meno che, secondo la procedura prevista all'articolo 12 bis, sia riconosciuto un altro regime di controllo medico del personale, il quale...

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