Council Directive 85/327/EEC of 12 June 1985 amending Directive 77/99/EEC on health problems affecting intra- Community trade in meat products

Published date28 June 1985
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 28 June 1985
EUR-Lex - 31985L0327 - IT

Direttiva 85/327/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0049 - 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0210
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0182


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1985

che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne

(85/327/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'esperienza ha dimostrato che è necessario semplificare il punto 16 del capitolo II dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (5);

considerando che il punto 17 del capitolo II dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE prevede in particolare che un certificato medico debba essere richiesto a qualsiasi persona addetta alla lavorazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e debba essere rinnovato ogni anno;

considerando che appare necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, adattare detta disposizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/99/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 22, secondo comma, è soppresso;

2) il testo dell'allegato A, capitolo II, punti 16 e 17, è sostituito dal testo seguente:

« 16. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne devono essere vietate alle persone suscettibili di contaminarli, in particolare con agenti patogeni.

17. Ogni persona addetta alla lavorazione ed alla manipolazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osta alla sua attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, a meno che, secondo la procedura prevista all'articolo 19, sia riconosciuto un altro regime di controllo medico del personale, il quale offra...

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