Council Directive 85/327/EEC of 12 June 1985 amending Directive 77/99/EEC on health problems affecting intra- Community trade in meat products
Published date | 28 June 1985 |
Subject Matter | Approximation of laws,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 168, 28 June 1985 |
Direttiva 85/327/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0049 - 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0182
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0210
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0182
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 1985
che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne
(85/327/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'esperienza ha dimostrato che è necessario semplificare il punto 16 del capitolo II dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (5);
considerando che il punto 17 del capitolo II dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE prevede in particolare che un certificato medico debba essere richiesto a qualsiasi persona addetta alla lavorazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e debba essere rinnovato ogni anno;
considerando che appare necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, adattare detta disposizione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 77/99/CEE è modificata come segue:
1) il testo dell'articolo 22, secondo comma, è soppresso;
2) il testo dell'allegato A, capitolo II, punti 16 e 17, è sostituito dal testo seguente:
« 16. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne devono essere vietate alle persone suscettibili di contaminarli, in particolare con agenti patogeni.
17. Ogni persona addetta alla lavorazione ed alla manipolazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osta alla sua attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno, a meno che, secondo la procedura prevista all'articolo 19, sia riconosciuto un altro regime di controllo medico del personale, il quale offra...
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