Council Directive 86/217/EEC of 26 May 1986 on the approximation of the laws of the Member States relating to tyre pressure gauges for motor vehicles

Published date06 June 1986
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 152, 6 June 1986
EUR-Lex - 31986L0217 - IT 31986L0217

Direttiva 86/217/CEE del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 06/06/1986 pag. 0048 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0158
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0158


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli

(86/217/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in diversi Stati membri la costruzione e le modalità di controllo dei manometri destinati a misurare la pressione dei pneumatici degli autoveicoli sono oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro e di conseguenza ostacolano gli scambi di questi strumenti; che è quindi necessario procedere al ravvicinamento di dette disposizioni;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/575/CEE (5), ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE; che conformemente a tale direttiva occorre fissare, per i manometri per pneumatici degli autoveicoli, le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento cui detti strumenti devono rispondere per poter essere importati, commercializzati e liberamente usati dopo aver subito controlli ed essere stati muniti dei marchi e dei contrassegni previsti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva di applica ai manometri destinati a misurare la pressione dei pneumatici degli autoveicoli, quali sono definiti al punto 1 dell'allegato.

Articolo 2

I manometri per pneumatici che possono essere muniti di marchi e di contrassegni CEE sono descritti nell'allegato. Essi costituiscono oggetto di un'approvazione CEE del modello e sono sottoposti alla verifica prima CEE alle condizioni fissate nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per motivi inerenti alle qualità metrologiche, l'immissione sul mercato e in servizio dei manometri per pneumatici muniti del contrassegno di approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva 18 mesi dopo la sua notifica (6).

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. C 356...

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