Council Directive 86/663/EEC of 22 December 1986 on the approximation of the laws of the Member States relating to self-propelled industrial trucks

Published date31 December 1986
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 384, 31 December 1986
EUR-Lex - 31986L0663 - IT 31986L0663

Direttiva 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione

Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1986 pag. 0012 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0048
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 16 pag. 0048


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione (86/663/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che negli Stati membri la progettazione e la costruzione dei carrelli semoventi per movimentazione formano oggetto di norme di sicurezza che differiscono da uno Stato membro all'altro e che di conseguenza ostacolano gli scambi di questi apparecchi ; che è pertanto necessario procedere ad un ravvicinamento delle suddette disposizioni ;

considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione(4), ha definito una serie di procedure comuni, in particolare l'omologazione CEE, la certificazione CEE e l'autocertificazione CEE, per la commercializzazione di detti apparecchi di sollevamento e di movimentazione ; che è opportuno prevedere l'autocertificazione CEE per i carrelli semoventi per movimentazione conformemente alla prassi più corrente negli Stati membri ;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 84/528/CEE ;

considerando che le norme tecniche di cui all'allegato I lasciano impregiudicate le misure comunitarie o nazionali relative agli altri aspetti della sicurezza di questi carrelli per movimentazione, quali il dispositivo di ritenuta dell'operatore, la sicurezza elettrica, la sicurezza del traffico, la sicurezza in aree soggette a esplosione, lo scarico ed il rumore ;

considerando che per accrescere il livello di sicurezza si rivela opportuno introdurre norme relative agli organi di comando ed al serbatoio del carburante ; che è giustificato un periodo di transizione per consentire ai fabbricanti di conformare la loro produzione a queste nuove norme ;

considerando che il progresso tecnico richiede un sollecito adeguamento delle norme tecniche ; che di conseguenza è necessario sottoporre questi adeguamenti della direttiva alla procedura di cui all'articolo 22 della direttiva 84/528/CEE ;

considerando che è opportuno escludere talune disposizioni dell'allegato I dall'applicazione della clausola derogatoria di cui all'articolo 23 della direttiva 84/528/CEE ;

considerando che l'istituzione di metodi di esame e di prova è una misura di esecuzione tecnica e che è opportuno che essa sia decisa dalla Commissione in base alla procedura di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai carrelli semoventi per movimentazione con portata inferiore a 10 000 kg e ai trattori con sforzo al gancio inferiore a 20 000 N.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per carrello semovente per movimentazione qualsiasi veicolo a ruote, ad eccezione di quelli che si spostano su rotaie, destinato a trasportare, trainare, spingere, sollevare od accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere, comandato da un operatore a terra in prossimità del carrello o da un operatore seduto ad un posto di guida fissato al telaio o sollevabile, appositamente allestito.

Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica :

a)agli apparecchi a benna detti dumper o motocarriole, utilizzati nei cantieri edili e di lavori pubblici ;

b)ai trattori diversi da quelli di cui all'allegato I, punto 1.2, autocarri con o senza rimorchio, trattori agricoli e forestali, macchine per cantiere e carrelli utilizzati in miniera ;

c)ai furgoni per la consegna del latte ed altri veicoli analoghi ;

d)agli apparecchi elevatori accatastatori che possono spostarsi soltanto entro guide, detti « traslatori per stoccaggio » ;

e)ai carrelli con posto di guida sollevabile con portata nominale superiore a 5 000 kg ;

f)ai carrelli appositamente progettati per circolare con il carico in posizione elevata di portata superiore a 5 000 kg ;

g)ai carrelli a portale ;

h)ai trattori e carrelli comandati a distanza, senza operatore a bordo ;

i)alle attrezzature utilizzate per la manutenzione in posizione di sollevamento :

j)ai carrelli azionati da fonti esterne di energia elettrica ;

k)alle gru mobili ;

l)alle piattaforme elevatrici mobili ;

m)ai carrelli a braccia telescopiche.

2. La presente direttiva non osta alle disposizioni comunitarie o nazionali concernenti l'ambiente e gli altri aspetti di sicurezza dei carrelli non contemplati dalla presente direttiva e riguardanti in particolare :

-il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in alcuni limiti di tensione,

-la circolazione stradale,

-lo scappamento,

-i rischi nelle zone con atmosfera esplosiva,

-il rumore sul luogo di lavoro e nell'ambiente,

-il dispositivo di ritenuta dell'operatore.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i carrelli semoventi per movimentazione che formano oggetto della presente direttiva non possano essere immessi sul mercato e messi in servizio se non soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità attesta, sotto la sua responsabilità, la conformità di ciascun carrello per movimentazione alle disposizioni della presente direttiva mediante un certificato di conformità, il cui modello è riprodotto nell'allegato II, e apponendo il marchio di conformità alle condizioni previste nell'alle- gato III.

Articolo 5

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità rilascia il certificato di conformità e appone il marchio di conformità previsti nell'articolo 4 se è in grado di provare :

-che dispone dei mezzi necessari all'esecuzione delle prove di cui all'allegato I e, se del caso,

-che fa eseguire le prove di cui all'allegato I, che non realizza egli stesso, da uno o più organismi autorizzati a tal fine dallo Stato membro.

2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro tutti i documenti comprovanti che le prove di cui all'allegato I sono state realizzate e che i requisiti tecnici sono tati rispettati.

3. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione :

-l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire le prove di cui al presente articolo ;

-ogni successiva modifica di questo elenco.

Articolo 6

Lo Stato membro prende tutte le misure utili per garantire il rispetto dell'articolo 5.

Articolo 7

Lo Stato membro può procedere a controlli, per sondaggio, della conformità dei materiali di cui all'articolo 1 alle prescrizioni della presente direttiva. Tuttavia tali controlli non devono imporre prove e requisiti più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.

Articolo 8

Quando, dai controlli di cui all'articolo 7, risulta che un carrello semovente di movimentazione non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, lo Stato membro prende gli opportuni provvedimenti segnatamente per :

-vietarne l'immissione sul mercato,

-vietarne l'utilizzazione,

-ordinarne il ritiro dal mercato.

Qualora la mancata osservanza derivi da un errore di progettazione o di fabbricazione in serie dei carrelli il quale pregiudichi la sicurezza, lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle trasgressioni constatate e dei provvedimenti presi.

Tali misure sono revocate allorché viene fornita la prova che il carrello è conforme alle prescrizioni della direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri non possono, per motivi legati ai requisiti della presente direttiva, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'utilizzazione per un uso conforme alla destinazione dei carrelli che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato I della direttiva, ad eccezione dei punti 9.12.1.1 e 9.12.1.2, sono decise secondo la procedura stabilita all'articolo 22 della direttiva 84/528/CEE.

Sono parimenti adottati secondo la suddetta procedura i metodi di prova e di esame e il relativo adeguamento al progresso tecnico.

La procedura prevista all'articolo 23 della direttiva 84/528/CEE è applicabile all'allegato I.

Articolo 11

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di prescrivere - nell'osservanza del trattato - i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione degli apparecchi in questione, a condizione che non vengano apportate modifiche a detti apparecchi rispetto alle specificazioni della direttiva.

Articolo 12

1. Gli Stati membri, pubblicano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1989 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il ConsiglioIl PresidenteG. SHAW

(1)GU n. C 165 del 2. 7...

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